Sentenza del 20 luglio 2011, n.242/2011 (Dep. n.40 del 25-07-11)

Istruzione pubblica - Norme della Provincia di Trento - Docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Previsione, in caso di richiesta di inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli, della collocazione, nelle medesime graduatorie, in posizione subordinata a tutte le fasce. Istruzione - Istruzione pubblica - Norme della Provincia autonoma di Trento - Graduatorie provinciali per titoli del personale docente per il quadriennio 2009-2013 - Prevista attribuzione di quaranta punti per il servizio prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali a carattere statale, paritarie, legalmente riconosciute, pareggiate o parificate del Trentino.

Fonte Altro
n. 40
25/07/2011

thesaurus: Lavoro:Contratti di lavoro

tipologia: Corte Costituzionale - Sentenza della Corte Costituzionale

SENTENZA N. 242

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 92, comma 2-bis, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto del 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), come introdotto dall’articolo 53, comma 4, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 (Disposizioni per la formazione dell’assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria provinciale 2009), dell’articolo 67, comma 8, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria provinciale 2010), promossi dal Consiglio di Stato con ordinanza del 25 marzo 2010 e dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, con due ordinanze del 6 luglio 2010, rispettivamente iscritte ai nn. 251, 320 e 356 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 38, 43 e 47, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visti gli atti di costituzione di C.G. e della Provincia autonoma di Trento.

Udito nell’udienza pubblica del 5 luglio 2011 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi gli avvocati Giacomo Merlo per C.G. e Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto in fatto

1.— Il Consiglio di Stato, con ordinanza emessa il 25 marzo 2010, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 4, 16, 51 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2-bis, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), come introdotto dall’art. 53, comma 4, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 (Disposizioni per la formazione dell’assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria provinciale 2009), nella parte in cui prevede che, a partire dall’anno scolastico 2009-2010, i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento che chiedono l’inserimento in quelle provinciali sono inseriti in posizione subordinata a tutte le fasce.

Il remittente è investito dell’appello proposto da C.G. contro la Provincia di Trento e altri, avverso la sentenza, emessa dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, che aveva respinto il ricorso av...

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