Decreto 10 giugno 2011 (G.U. n. 213 del 13/09/2011)
Attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
| Ente | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 213 13/09/2011 |
thesaurus: Politiche sociali:Economia:Finanza:Contributi finanziari
tipologia: Stato - Decreto ministeriale
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 488, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che prevede, a decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, che gli enti di previdenza pubblici possono effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili;
Visto l'art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che dispone, tra l'altro, che con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto-legge sono disciplinati, per il periodo 2009-2012, gli investimenti immobiliari, localizzati nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto-legge, per finalita' di pubblico interesse, degli enti di previdenza pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili;
Visto l'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2009, n. 3820, relativa ad «Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile», laddove precisa il criterio di redditivita' per gli investimenti immobiliari di cui al sopra citato art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
Visto l'art. 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, prevede che le restanti risorse, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, siano destinate dagli enti di previdenza pubblici all'acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di cui al comma 222, periodo nono, dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e a fronte di apposito parere di congruita' in merito ai singoli contratti di locazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli stessi, demandando ad un apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalita' di attuazione del medesimo comma 4;
Considerato che il perimetro di riferimento del presente decreto e' quello delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le agenzie, anche fiscali
Considerato, inoltre, che con separato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 marzo 2011, recante l'individuazione degli ambiti e dei modelli organizzativi di cui all'art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in attuazione dell'art. 1, comma 9, della legge 13 no...
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti





