Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011 (G.U. n. 214 del 14/09/2011)

Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni

Ente Presidenza del Consiglio dei Ministri
Fonte G.U.R.I.
n. 214
14/09/2011

thesaurus: Lavoro:Contratti di lavoro

tipologia: Stato - Decreto Presid. Cons. Min.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 2 del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che reca disposizioni restrittive in materia di autovetture di servizio;

Visto, in particolare, il comma 4 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalita' e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne il numero e i costi;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Decreta:

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione

1.Il presente decreto disciplina l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione e trasparenza nell'utilizzo delle stesse autovetture, di contenimento dei costi e di miglioramento complessivo del servizio, anche attraverso l'adozione di modalita' innovative di gestione.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le Autorita' indipendenti, ed esclusi gli Organi costituzionali e, salvo quanto previsto dall'articolo 5, le Regioni e gli enti locali.

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle amministrazioni che utilizzano non piu' di una autovettura di servizio. Non si applicano, altresi', alle autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumita' pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonche' ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.

Art. 2

Soggetti legittimati all'uso delle autovetture di servizio

1. Le autovetture di servizio possono essere assegnate in uso esclusivo alle seguenti Autorita': a) Presidente e Vice-Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri, Vice-Ministri e Sottosegretari di Stato; c) Primo Presidente, Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; d) Presidente del Consiglio di Stato; e) Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti; f) Avvocato generale dello Stato; g) Presidente del Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana; h) Presidenti delle Autorita' amministrative indipendenti; i) Presidenti di INPS, INAIL e INPDAP.

2. Le autovetture di servizio possono essere attribuite, con provvedimento adottato da ciascuna amministrazione, in uso non esclusivo, ai seguenti soggetti: a) Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; b) Capi di Gabinetto dei Ministri; c) Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi equiparati della Presidenza del Consiglio dei Ministri; d) Segretari generali dei Ministeri, nonche' Capi dei Dipartimenti o Uffici di pari livello, anche periferici, delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma...

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:

Berlusconi

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione:

Brunetta

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