Decreto del Presidente della Regione settembre 2005, n. 0286/Pres.
Regolamento relativo alle procedure per l'esonero parziale dagli obblighi occupazionali, di cui all'articolo 5 della legge 68/1999. (norme per il diritto al lavoro dei disabili). approvazione.
| Ente | IL PRESIDENTE |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 37 14/09/2005 |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
thesaurus: Politiche sociali:Disabilità
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Decreto
IL PRESIDENTE
VISTA la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), in vigore dal 27 agosto 2005;
VISTO in particolare l’articolo 78, comma 1, lettera a), della legge regionale 18/2005, in base al quale, a far data dall’entrata in vigore della legge stessa, sono abrogati gli articoli da 1 a 45, 59 e da 78 a 92, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all’impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale);
CONSIDERATO che l’articolo 2 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 1/1998, come introdotto dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), abrogato espressamente a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 18/2005, disciplinava il trasferimento di funzioni amministrative in materia di collocamento e avviamento al lavoro e servizi all’impiego alle Province;
CONSIDERATO che l’articolo 2 ter, comma 1, lettera a), della legge regionale 1/1998, come introdotto dall’articolo 4, comma 3, della legge regionale 3/2002, anch’esso abrogato, prevedeva che, nelle materie di cui all’articolo 2 bis, la Regione esercitasse funzione di programmazione, indirizzo, regolamentazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e vigilanza;
RILEVATO che il «Regolamento relativo alle procedure per l’esonero parziale dagli obblighi occupazionali, di cui all’articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68», approvato con decreto del Commissario dell’Agenzia regionale per l’impiego n. 19 del 7 giugno 2002, reso esecutivo con delibera di Giunta n. 2136 del 21 giugno 2002, risulta pertanto tacitamente abrogato;
VISTO l’articolo 38, comma 1, lettera c) della legge regionale 18/2005, in base al quale le Province, nel rispetto della programmazione e degli indirizzi della Regione, e in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, provvedono all’attuazione di tutti gli interventi volti a favorire l’inserimento lavorativo delle persone disabili, provvedendo tra l’altro al rilascio delle autorizzazioni agli esoneri parziali di cui all’articolo 5, comma 7, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
VISTO l’articolo 37, comma 2, lettera c), in base al quale con Regolamento regionale sono definite le procedure relative al rilascio di autorizzazione agli esoneri parziali di cui sopra;
VISTO l’articolo 5 della legge regionale 18/2005, in base al quale è istituita la Commissione regionale per il lavoro, che esprime un parere sul Programma triennale regionale di politica del lavoro, sui suoi aggiornamenti e sui suoi provvedimenti attuativi;
VISTO l’articolo 6, comma 2, della legge regionale 18/2005, in base al quale l’iter di approvazione dei regolamenti regionali relativi alle materie attribuite alle Province prevede l’espressione di un parere obbligatorio del Comitato di coordinamento interistituzionale;
CONSIDERATO che fra i provvedimenti da sottoporre al parere dei predetti organi vi è il Regolamento con cui vengono definite le procedure relative al rilascio di autorizzazione agli esoneri parziali di cui sopra;
CONSIDERATO che la Commissione regionale per il lavoro e il Comitato di coordinamento interistituzionale sono attualmente in fase di costituzione e che appare indispensabile, nel frattempo, garantire la continuità e l’uniformità delle procedure in materia di rilascio delle autorizzazioni agli esoneri parziali, attesa la particolare rilevanza sociale del settore di intervento;
RITENUTO, pertanto, di dover riadottare il Regolamento previgente in materia, operando sul testo le sole modificazioni rese necessarie dalla successione delle fonti normative nelle materie disciplinate;
VISTO il «Regolamento relativo alle procedure per l’esonero parziale dagli obblighi occupazionali, di cui all’articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)», predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;
VISTO l’articolo 42 dello Statuto della Regione;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2100 del 29 agosto 2005;
DECRETA
È approvato il «Regolamento relativo alle procedure per l’esonero parziale dagli obblighi occupazionali, di cui all’articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 5 settembre 2005
ILLY





