Decreto 6 ottobre 2011 (G.U. n. 243 del 18/10/2011)

"Regionalizzazione orizzontale" del patto di stabilita' interno 2011 di cui all'articolo 1, commi 141 e 142 della legge 13 dicembre 2010, n. 220

Ente Ministero dell'Economia e delle Finanze
Fonte G.U.R.I.
n. 243
12/10/2011

thesaurus: Politiche sociali:Economia:Finanza:Contributi finanziari

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il comma 87, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilita' 2011), in cui e' previsto che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 88 a 124 del medesimo articolo 1, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;

Visto il comma 88, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che introduce il nuovo meccanismo di determinazione del saldo obiettivo, che prevede l'applicazione, alla media della spesa corrente registrata nel triennio 2006-2008, come desunta dai conti consuntivi, delle percentuali indicate nel medesimo comma e distinte per province e comuni;

Visto il comma 89, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che fa riferimento al saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista e pari alla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli risultanti dai conti consuntivi;

Visto il comma 91, dell'articolo 1, della citata legge n. 220 del 2010, che prevede, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, che gli enti soggetti al patto di stabilita' interno devono conseguire, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del richiamato comma 88 diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 9 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010, con cui e' stata operata, per l'anno 2011, la riduzione dei trasferimenti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il comma 92, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che, prevede, per il solo anno 2011, che il saldo finanziario di cui al predetto comma 91 e' ridotto di una misura pari al 50 per cento della differenza tra l'obiettivo di saldo determinato ai sensi del comma 91 e quello previsto dall'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, se la differenza risulta positiva e che tale saldo e' incrementato nella stessa misura del 50 per cento se la differenza risulta negativa;

Visto il comma 93, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, il quale prevede che, in sede di prima applicazione del nuovo patto di stabilita' interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, possono essere stabilite misure correttive dello stesso per il solo anno 2011, anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali e al fine di distribuire in modo equo il contributo de...

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