Circolare INPS n. 138 del 26-10-2011

Diritto di opzione fra assegno di invalidità e indennità di disoccupazione. Sentenza della Corte Costituzionale 19-22 luglio 2011, n. 234

Ente INPS
Fonte Altro
n. 0
27/10/2011

thesaurus: Politiche sociali - Lavoro:Disoccupazione

tipologia: Stato - Circolare ministeriale

 

La presente circolare  fornisce istruzioni operative in merito a quanto stabilito con la sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2011, con la quale viene dichiarata l'illegitimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, del Decreto-Legge n. 148 del 20 maggio 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 236 del 19 luglio 1993, nella parte in cui tali norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso in cui si trovano ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato, ferma restando l'incomulabilità delle due prestazioni. Le istruzioni operative prevedono, ai fini del corretto esercizio del diritto di opzione, la presentazione, da parte dell'assicurato, di formale domanda da cui si evince la volontà di optare per l'indennità di disoccupazione in luogo dell'assegno ordinario di invalidità. A tal fine è in corso di implementazione la procedura di inoltro telematico della richiesta ai servizi dell'INPS. Nelle more, l'opzione può essere esercitata con domanda scritta presentata alla struttura INPS territorialmente competente.

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Vedi anche: Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148

                      Legge 19 luglio 1993, n. 236

 

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