Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011 (GURI n. 267 del 16-11-2011)

Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni

Ente Presidenza del Consiglio dei Ministri
Fonte G.U.R.I.
n. 267
16/11/2011

thesaurus: Lavoro:Contratti di lavoro - Lavoro:Imprese

tipologia: Stato - Decreto Presid. Cons. Min.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, inserito dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante modificazioni al predetto decreto legislativo n. 82 del 2005, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. Renato Brunetta e' stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio, on. Renato Brunetta, e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio on. Renato Brunetta;

Rilevata la necessita' di stabilire le modalita' di attuazione della disposizione del citato articolo 5-bis, comma 1, ai sensi della quale la presentazione di istanze, dichiarazione, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche, nonche' la comunicazione di atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese avvengono esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, fissandone i relativi termini;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa;

Decreta:

Art. 1

1. A decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica.

Art. 2

1. Le amministrazioni centrali provvedono alla completa informatizzazione delle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 1, entro il 30 giugno 2013.

2. Ferme restando le procedure informatizzate gia' attive alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, fino alla data di cui al comma 1, le comunicazioni di cui all'articolo 1 possono essere effettuate tramite la posta elettronica certificata di cui all'articolo 65, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, di seguito Codice dell'amministrazione digitale.

3. Al fine di quanto previsto dal comma 1, le pubbliche amministrazioni centrali definiscono un programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese fissando obiettivi intermedi quantitativamente omogenei a cadenza almeno semestrale.

4. A ogni scadenza di cui al comma 3, e' pubblicato sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione l'elenco dei procedimenti amministrativi relati...

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