Decreto 24 novembre 2011 (GURI n. 280 del 01-12-2011)
Applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilita' 2010
| Ente | Ministero dell'Interno |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 280 01/12/2011 |
thesaurus: Politiche sociali:Economia:Finanza:Contributi finanziari
tipologia: Stato - Decreto ministeriale
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 14, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale stabilisce che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2010 e successivi, i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilita' interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e che la riduzione e' effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento mutui;
Viste le modifiche successivamente intervenute in materia con l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 con le quali si prescrive, fra l'altro, che in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, l'ente locale inadempiente nell'anno successivo a quello dell'inadempienza e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo e che, in caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue; Considerato che, secondo il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, le disposizioni dello stesso articolo 7 si applicano in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' relativo agli anni 2010 e seguenti;
Visto inoltre l'articolo 13 dello stesso decreto legislativo n. 149 del 2011, il quale prescrive che "la decorrenza e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonche' nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime regioni a statuto speciale e province autonome, sono stabilite, in conformita' con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto trovano immediata e diretta applicazione nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.";
Vista la nota n. 99808 del 3 ottobre 2011 trasmessa dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale si comunica l'elenco degli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno per l'anno 2010 con l'indicazione del dato relativo alla differenza fra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato; Vista la successiva nota n. 115099 del 16 novembre 2011 trasmessa dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale viene fornito un successivo aggiornamento degli enti che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno per l'anno 2010;
Dato atto che, in applicazione delle normative vigenti, sono gia' stati effettuati pagamenti in favore degli enti locali nell'anno 2011 alle scadenze previste;
Considerato che, per il 2011, la legislazione vigente non prevede, per i comuni delle regioni a statuto speciale e per le province, l'att...





