Decreto 20 settembre 2011 (GURI n.282 del 03-12-2011)
Modalita' di interconnessione a ClicLavoro di Universita' e altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' di intermediazione
| Ente | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 282 03/12/2011 |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Stato - Decreto ministeriale
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, cosi' come modificato dall'art. 29 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111;
Visti gli articoli 15 e 17 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 dicembre 2003 concernente l'iscrizione all'Albo delle agenzie per il lavoro;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 13 ottobre 2004 e s.m.i. concernente la borsa continua nazionale del lavoro;
Considerato che ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, cosi' come modificato dall'art. 29, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111 occorre definire le modalita' di interconnessione al portale ClicLavoro e l'iscrizione all'albo delle agenzie per il lavoro dei soggetti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "ClicLavoro" il portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'art. 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
b) "Universita'" le Universita' statali e non statali, e i consorzi universitari di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 autorizzati allo svolgimento dell'attivita' di intermediazione.
c) "Scuole" gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 autorizzati allo svolgimento dell'attivita' di intermediazione.
d) "Attivita' di intermediazione", l'attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
e) "Albo", l'albo informatico delle agenzie per il lavoro di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 dicembre 2003.
Art. 2
Finalita' e ambito di applicazione
1. I soggetti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, hanno l'obbligo di interconnettersi a ClicLavoro e conferire altresi' i dati e le informazioni utili relative al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro, raccolti nell'esercizio dell'attivita' di intermediazione.
2. L'obbligo di interconnessione a ClicLavoro si applica altresi' ai soggetti autorizzati all'attivita' di intermediazione dalle regioni e provincie autonome.
3. Il presente decreto definisce: a) Le modalita' di interconnessione a ClicLavoro; b) le modalita' di iscrizione all'Albo informatico dei soggetti di cui ai commi precedenti.
Art. 3
<f...





