Deliberazione Giunta regionale 1 agosto 2005, n. 1276
Approvazione "criteri per progetti di tirocinio rivolti a cittadini non comunitari ai sensi dell'art. 40, comma 9, lett. a) e art. 10 del dpr 394/99, cosi' come modificato dall'art. 37 del dpr 18 ottobre 2004, n. 334
| Ente | LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. -1 12/10/2005 |
| Regione | Emilia Romagna |
thesaurus: Politiche sociali:Inclusione sociale - Politiche sociali:Immigrazione
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DLgs 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189, "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- il DPR 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal DPR 18 ottobre 2004, n. 334, attuativo del predetto DLgs 286/98;
- in particolare l'art. 27 "Ingresso per lavoro in casi particolari" del citato DLgs 286/98, comma 1, lett. f), che disciplina l'ingresso per persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani;
- l'art. 40, commi 9, lett. a) e 10, del citato DPR 394/99 "Casi particolari di ingresso per lavoro", che disciplina i casi di ingresso di stranieri in Italia per finalita' formativa di cui al predetto art. 27 del T.U.;
- la Legge 196/97, art. 18, e il DM 142/98; ritenuto necessario, in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, dotarsi di criteri per i progetti di tirocinio rivolti a cittadini non comunitari; sentito il parere della Commissione regionale Tripartita espresso nella seduta del 29 giugno 2005; dato atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03, del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore generale Cultura, Formazione e Lavoro dott.ssa Cristina Balboni; su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare i "Criteri per i progetti di tirocinio rivolti a cittadini non comunitari (art. 40 commi 9, lett. a), e 10 DPR 394/99, cosi' come modificato dal DPR 334/04)" di cui all'allegato, parte integrante della presente deliberazione;
2) di rinviare, per quanto non disciplinato dal presente atto, alla regolamentazione dei tirocini formativi come disposta dalla complessiva regolazione regionale in materia, nonche' dalla Legge 196/97, art. 18 e relativi atti applicativi;
3) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Criteri per i progetti di tirocinio rivolti a cittadini non comunitari (art. 40 commi 9, lett. a), e 10 del DPR 394/99,cosi' come modificato dall'art. 37 del DPR 18 ottobre 2004, n. 334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione")
A. Ambito di intervento I presenti criteri attengono la progettazione e l'approvazione, ai sensi dei commi 9, lett. a) e 10 dell'art. 40 del DPR 394/99 come modificato dal DPR 334/04, dei progetti di tirocinio per cittadini non comunitari.
B. Funzioni delle Province e della Regione Emilia-Romagna Le Provincie sono competenti per la procedura di visto relativa ai progetti di cui al DPR 394/99, art. 40, comma 9, lett. a), formulati secondo quanto previsto dalla lettera
C. del presente allegato. La Regione e' competente per la richiamata procedura nel caso di progetti di tirocinio di ambito regionale o interprovinciale, ovvero promossi direttamente. C. Formulazione dei progetti
1) I progetti di tirocinio sono formulati sulla base della complessiva regolazione regionale in materia, nonche' dal DM 142/98 limitatamente a finalita', modalita' di attivazione, garanzie assicurative, tutorato e modalita' esecutive, convenzioni, valore dei corsi e durata;
2) per i soli tirocini destinati a cittadini stranieri non comunitari, che siano studenti di scuole medie superiori o professionali (di cui al citato DM 142/98, art. 7, comma 1, lett, a), ovvero per i giovani che abbiano terminato tali cicli di studio nei dodici mesi precedenti, la durata massima e' fissata in tre mesi non rinnovabili; terminato tali cicli di studio nei dodici mesi prededenti, la durata massima e' fissata in tre mesi non rinnovabili;
3) i soggetti promotori dei progetti di tirocinio di cui alla presente lettera dovranno altresi':
a) indicare le forme di sostegno alle spese di alloggio e vitto per il tirocinante;
b) riportare l'indicazione del percorso di formazione professionale del quale costituiscono completamento; a tale fine rilevano, in particolare:
- la coerenza del profilo professionale o dell'obiettivo formativo del percorso con le competenze da acquisire attraverso il tirocinio;
- la natura formale del percorso formativo gia' svolto, precisando le caratteristiche del soggetto titolare;
c) prevedere la realizzazione di specifiche e adeguate unita' formative, da svolgersi anche durante il periodo di tirocinio, finalizzate:
- alla conoscenza (qualora non gia' posseduta) della lingua italiana;
- all'acquisizione di competenze di carattere relazionale;
- all'acquisizione di competenze relative all'organizzazione del lavoro, alla sicurezza sul lavoro, ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese.





