Deliberazione Giunta Regionale 4 ottobre 2005, n. 2835

Percorsi integrati tra il sistema della formazione professionale e gli istituti professionali di stato.riconoscimento azioni formative da attuarsi nel biennio 2005-2007.

Ente La Giunta regionale
Fonte B.U.R.
n. 101
25/10/2005
Regione Veneto

thesaurus: Educazione:Politiche dell`educazione:Programmazione dell`educazione - Formazione:Politiche della formazione:Diritti formativi

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale

La Giunta regionale

(omissis)

Delibera

1. Di approvare e riconoscere per il biennio 2005-2007 i percorsi formativi integrati di Terza area in base all’art. 19 della L.R. 30 gennaio 1990, n. 10, come riportati negli allegati A e A1;

2. Di applicare ai percorsi integrati tra il sistema della formazione professionale e gli Istituti Professionali di Stato per il biennio formativo 2005-2007 le “disposizioni amministrative e gestionali per la realizzazione delle attività integrate tra il sistema della formazione professionale e gli Istituti professionali di Stato”, e le “disposizioni amministrative ed organizzative per la realizzazione dei percorsi di Operatore Socio Sanitario integrati tra il sistema della formazione professionale e gli Istituti professionali di Stato”, allegati B e B1 della DGR n. 3338 del 22.10.2004, in quanto compatibili;

3. Di rinviare a successivo provvedimento l’individuazione, d’intesa con la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico regionale per il Veneto, delle modalità di finanziamento, in rapporto alla disponibilità finanziaria esistente nel bilancio regionale, nonché di quant’altro ritenuto utile e necessario ai fini di una corretta gestione finanziaria delle risorse assegnate;

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR Veneto e sul sito Internet della Regione Veneto;

5. Di demandare al Dirigente Regionale della Direzione Formazione l’assunzione di ogni e qualsiasi ulteriore provvedimento necessario per l’esecuzione del presente deliberato nel quadro dei principi di cui alla L.R. n. 1/97 e della L. n. 59/97, art. 4.

ALLEGATO

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