Legge 16 marzo 2006, n. 5
Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 "disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale".
| Ente | Giunta regionale |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 27 21/03/2006 |
| Regione | Veneto |
thesaurus: Politiche sociali:Economia:Finanza:Contributi finanziari
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Art. 1
Modifica del titolo della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”
1. Il titolo della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale” é così sostituito: “Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale”.
Art. 2
Modifica all’articolo 1 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 dopo la parola “promuove” sono inserite le seguenti parole: “tenendo conto del principio di concertazione”.
2. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8, dopo le parole “distretti produttivi” sono inserite le seguenti parole: “e delle altre forme di aggregazione produttiva”.
Art. 3
Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”
1. L’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è così sostituito: “Art. 2 - Definizioni
1. Il distretto produttivo è espressione della capacità di imprese tra loro integrate in un sistema produttivo rilevante e degli altri soggetti di cui all’articolo 4 di sviluppare una progettualità strategica che si esprime in un patto per lo sviluppo del distretto, in conformità agli strumenti legislativi e programmatori regionali vigenti.
2. Il metadistretto è un distretto produttivo che presenta, oltre alle caratteristiche di cui al comma 1, una estesa diffusione della filiera sul territorio regionale, risultando strumento strategico per l’economia della regione.
3. L’aggregazione di filiera o di settore è espressione della capacità di un insieme di imprese di sviluppare una progettualità strategica comune. L’aggregazione richiede una intesa, tra imprese, in numero non inferiore a 10, riferibili ad una medesima filiera o settore produttivi.
4. Il numero delle imprese che aderiscono ad un patto distrettuale o metadistrettuale, non può essere superiore al trenta per cento del numero complessivo delle imprese di cui al comma 3, se aderenti ad un solo patto di sviluppo distrettuale o metadistrettuale, al cinquanta per cento se a due o più patti.”.
Art. 4
Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”
1. L’articolo 3 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è così sostituito: “Art. 3 - Indicatori di rilevanza dei sistemi produttivi locali
1. Ai fini della eligibilità a distretto un sistema produttivo locale è rilevante quando:
a) comprende un numero di imprese locali produttive operanti, anche in sistemi di specializzazione integrata, su una specifica filiera, non inferiore a cento e un numero di addetti non inferiore a mille. Per entrambi gli indicatori fa fede il dato reso disponibile dal più recente censimento dell’istituto nazionale di statistica (ISTAT) per la codificazione delle attività economiche, o da altre fonti informative riconosciute dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) presenta al suo interno un elevato grado di integrazione produttiva e di servizio, documentabile dall’analisi organizzativa delle catene di fornitura;
c) è in grado di esprimere capacità di innovazione, comprovata da una descrizione dell’originalità dei prodotti e dei processi, dalla presenza di imprese leader nei singoli settori, dal numero di brevetti registrati dalle imprese, nonché dalla presenza di istituzioni formative specifiche o centri di documentazione sulla cultura locale del prodotto e del lavoro;
d) comprende un insieme di soggetti istituzionali aventi competenze ed operanti nell’attività di sostegno all’economia locale.
2. Ai fini della eligibilità a metadistretto, un sistema produttivo è rilevante quando comprende un numero di imprese locali produttive non inferiore a duecentocinquanta e un numero di addetti non inferiore a cinquemila operanti, anche in sistemi di specializzazione integrata, su una specifica filiera e presenta gli indicatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1.
3. La Giunta regionale, in deroga ai requisiti quantitativi di cui ai commi 1 e 2, sentite le associazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative su base regionale, può riconoscere, quale distretto produttivo o metadistretto, sistemi di imprese e altri soggetti di cui all’articolo 4 per la tutela dell’eccellenza di specifici settori produttivi o per l’avvio a soluzione di crisi produttive di settori strategici per l’economia regionale, cui possono aderire anche aziende che hanno sottoscritto patti per lo sviluppo di altri distretti produttivi.
4. Ai distretti ed ai metadistretti di cui al presente articolo si applica quanto stabilito all’articolo 7, comma 3.”.
Art. 5
Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”
1. L’articolo 5 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è così sostituito: “Art. 5 - Criteri per la redazione dei patti di sviluppo distrettuale e metadistrettuale
1. La Giunta regionale sentite le associazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative su base regionale adotta i criteri per la redazione dei patti di sviluppo distrettuale e metadistrettuale e li approva, acquisito il parere della competente commissione consiliare.”.
Art. 6
Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”
1. L’articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è così sostituito: “Art. 6 - Rappresentante del patto di sviluppo distrettuale e metadistrettuale
1. I soggetti partecipanti al patto individuano nel proprio ambito e contestualmente alla sua sottoscrizione tramite specifico mandato contenuto nel medesimo, la persona titolata a rappresentare il patto stesso nella consulta di cui all’articolo 9, ad assicurarne la coerenza strategica, nonché a monitorare la fase di realizzazione del patto di sviluppo industriale e dei progetti su di esso realizzati.
2. La persona di cui al comma 1 è individuata all’interno dei soggetti di cui all’articolo 4.
3. La sostituzione avviene in seguito a comunicazione delle proprie dimissioni a tutti i sottoscrittori il patto, da parte del rappresentante uscente, e con l’accettazione da parte della nuova persona individuata con le modalità di cui al comma 1. La variazione è comunicata tempestivamente alla competente struttura regionale.”.
Art. 7
Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”
1. L’articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 é così sostituito: “Art. 7 - Ammissibilità del patto di sviluppo distrettuale e metadistrettuale
1. La camera di commercio, nel cui ambito territoriale opera il maggior numero di imprese del distretto o del metadistretto come individuati dall’articolo 3, iscritte al registro delle imprese, verifica la compatibilità economica e di fattibilità complessiva del patto, anche in relazione all’adeguatezza dei soggetti componenti la coalizione che esprime il patto medesimo e rende un parere motivato sulla rispondenza degli obiettivi del patto alle finalità della presente legge.
2. Le province nel cui ambito territoriale operano le imprese del distretto o del metadistretto esprimono parere in ordine alla compatibilità dei patti di sviluppo con riferimento agli strumenti della programmazione provinciale.
3. Ciascun patto è destinato a valere per il triennio successivo decorrente dalla data della sua approvazione da parte della Giunta regionale, sino al 31 dicembre del terzo anno di vigenza del patto stesso.
4. Alla scadenza del triennio la Giunta regionale, verificata la permanenza degli indicatori di cui all’articolo 3 e dell’attività effettivamente svolta nel triennio sulla base del patto di sviluppo in scadenza, su richiesta del rappresentante di cui all’articolo 6 può riconoscere il patto e il relativo distretto o metadistretto per il triennio successivo, tramite la presentazione di un nuovo patto di sviluppo secondo le procedure di cui all’articolo 8, anche nel corso del terzo anno di vigenza del patto. Il nuovo patto diviene efficace dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR) dell’atto di riconoscimento.”.
Art. 8
Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”.
1. L’articolo 8 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 é così sostituito: “Art. 8 - Procedure di ammissibilità
1. Il patto di sviluppo distrettuale e metadistrettuale deve essere depositato dal rappresentante di cui all’articolo 6, entro il 31 gennaio di ogni anno, presso la sede della camera di commercio individuata ai sensi dell’articolo 7, comma 1 e presso la sede delle province interessate di cui all’articolo 7, comma 2.
2. Le camere di commercio entro il 10 marzo provvedono alle verifiche e trasmettono il patto, corredato del parere di cui di cui all’articolo 7, comma 1 alla struttura regionale competente ai fini delle conseguenti determinazioni in ordine alla compatibilità del patto con la programmazione regionale generale e settoriale.
3. Le province, entro il 10 marzo provvedono alle verifiche di cui all’articolo 7, comma 2 e trasmettono il loro parere sui patti di loro competenza. Trascorso tale termine la struttura regionale procede alle determinazioni di competenza. Nel caso di pareri contrastanti prevale quello della provincia sul cui territorio opera il maggior numero di imprese.
4. Entro il 15 maggio la struttura regionale competente, acquisito il parere della consulta dei distretti e metadistretti di cui all’articolo 9, invia i patti pervenuti, corredati dalla documentazione e da una relazione conclusiva afferente le valutazioni di cui al comma 2, alla Giunta regionale affinché provveda all’approvazione dei nuovi patti di sviluppo e all’emanazione dei bandi di cui al comma 5.
5. La Giunta regionale, entro il 30 giugno approva i bandi per l’assegnazione delle risorse ai progetti di attuazione dei patti di sviluppo distrettuali e metadistrettuali e ne determina le modalità di gestione.”.
Art. 9
Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”
1. La rubrica dell’articolo 9 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è così sostituita: “Consulta dei distretti e metadistretti”.
2. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 la parola “distretti” sono aggiunte le seguenti parole “e metadistretti”.
3. Al comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 le parole “indicato all’articolo 5” sono sostituite dalle parole “indicato all’articolo 7 comma 3”.
4. Al comma 5 dell’articolo 9 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 le parole “di cui all’articolo 5” sono sostituite dalle parole “presentati ai sensi dell’articolo 8”.
Art. 10
Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”
1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è così sostituita: “d) la quota massima di cofinanziamento regionale, non può essere maggiore del quaranta per cento dei costi dichiarati. Per gli interventi di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell’articolo 12, la quota di cofinanziamento regionale, che comunque non deve essere superiore alla percentuale sopraindicata, non può eccedere quella di partecipazione delle imprese di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3;”.
2. Il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è così sostituito: “3. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BUR) del provvedimento della Giunta regionale che approva ciascun bando, i soggetti di cui al comma 2 devono presentare i progetti esecutivi inerenti la realizzazione degli obiettivi indicati dal bando medesimo.”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è aggiunto il seguente comma: “3 bis. Qualora il bando sia selettivo, per misure e progetti, la Giunta regionale acquisisce il parere della competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine si prescinde dal parere.”.
Art. 11
Inserimento dell’articolo 10 bis nella legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”
1. Dopo l’articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è aggiunto il seguente articolo: “Art. 10 bis - Azioni a sostegno delle aggregazioni d’imprese
1. La Giunta regionale, allo scopo di promuovere l’integrazione tra imprese, può attivare azioni per il sostegno allo sviluppo tramite l’assegnazione di risorse per interventi destinati ad aggregazioni di filiere omogenee.
2. La Giunta regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, approva i bandi anche selettivi per misure e progetti, per l’assegnazione delle risorse. La quota di cofinanziamento regionale non può superare la misura del cinquanta per cento delle spese ammesse e rendicontate e non può comunque eccedere la percentuale di partecipazione economica delle imprese. Anche per le risorse di cui al comma 1 valgono le prescrizioni stabilite alle lettere b), c), e), f), g), h) ed i) del comma 2 dell’articolo 10.
3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BUR) del provvedimento della Giunta regionale che approva ciascun bando, i soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 2 devono presentare i progetti esecutivi inerenti la realizzazione degli obiettivi indicati dal bando medesimo.
4. La Giunta regionale approva i bandi di cui al comma 2 acquisito il parere della competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine si prescinde dal parere.”.
Art. 12
Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”
1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è così sostituita: “g) le maggiori prospettive sull’occupazione delle imprese coinvolte nel progetto anche tramite impiego di personale in mobilità;”.
2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 é aggiunta la seguente lettera: “g bis) le sinergie e l’integrazione con progetti avviati coinvolgenti distretti produttivi di regioni confinanti sulla base di appositi accordi.”.
Art. 13
Inserimento dell’articolo 11 bis nella legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”
1. Dopo l’articolo 11 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è aggiunto il seguente articolo: “Art. 11 bis - Criteri di valutazione dei progetti per le aggregazioni d’impresa
1. I criteri di valutazione dei progetti ai fini della predisposizione delle graduatorie relative agli interventi di cui al comma 1 bis dell’articolo 12 sono:
a) il maggior numero di imprese partecipanti al progetto;
b) la coerenza rispetto alle priorità strategiche della politica economica e occupazionale regionale;
c) il maggior numero di università, parchi scientifici e tecnologici, enti locali e altri soggetti di diritto pubblico presenti nel territorio regionale, coinvolti nel progetto;
d) grado di assunzione di autofinanziamento e relativa percentuale richiesta di sostegno regionale;
e) le maggiori prospettive sull’occupazione delle imprese coinvolte nel progetto anche tramite impiego di personale in mobilità;
f) i migliori interventi in materia di innovazione e trasferimento tecnologico secondo i parametri individuati dai bandi.”.
Art. 14
Inserimento dell’articolo 11 ter nella legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”
1. Dopo l’articolo 11 bis della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8, introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente articolo: “Art. 11 ter - Criterio di premialità
1. I bandi di attuazione possono prevedere, per specifiche misure, l’attribuzione di ulteriori sostegni ai progetti presentati, ritenuti meritevoli secondo criteri di premialità, con un contributo nella misura stabilita dai bandi, sino ad un massimo del dieci per cento della spesa regolarmente rendicontata a saldo.
2. I criteri di premialità, regolati dagli specifici bandi, privilegiano i progetti che presentano:
a) la maggiore capacità d’accesso a ulteriori contributi nazionali e comunitari;
b) il minore scostamento della rendicontazione e la maggior coincidenza cronologica tra l’esecuzione dell’attività e il progetto preventivato in fase di domanda;
c) la maggiore percentuale di sostegno non regionale con esclusione dei contributi di cui alla lettera a).”.
Art. 15
Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 sono aggiunte, in fine, le parole: “o altre attività rivolte alla riduzione delle emissioni inquinanti;”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8, dopo le parole “sviluppo precompetitivo” sono aggiunte le seguenti: “trasferimento tecnologico, interscambio di conoscenze e tecnologie, anche al fine delle compatibilità agli standard tecnici internazionali”.
3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 é così sostituita: “c) realizzazione, avvio o fusione per settori omogenei, di banche dati ed osservatori;”.
4. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8, é aggiunta la seguente lettera: “f bis) servizi logistici di sostegno al sistema distrettuale;”.
5. Dopo la lettera f bis) del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8, introdotta dalla presente legge, é aggiunta la seguente lettera: “f ter) riconversione del ciclo lavorativo ed interventi per il risparmio energetico e l’utilizzo di energia pulita su più siti produttivi;”.
6. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8, é inserito il seguente comma: “1 bis. Sono oggetto d’intervento per le aggregazioni di impresa ed in relazione ai bandi di cui all’articolo 10 bis le seguenti iniziative:
a) progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico anche tramite la condivisione di conoscenze specifiche del processo produttivo, al fine di accrescere la competitività;
b) attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, test di prototipi, test di campionari presso centri prova di distretto, laboratori universitari, parchi scientifici regionali o di imprese aderenti ad un distretto o metadistretto;
c) riconversione del ciclo lavorativo ed interventi per il risparmio energetico nonché per l’utilizzo di energia pulita su più siti produttivi;
d) centri di assistenza post vendita all’estero, esclusivamente presso showroom attive appartenenti alla stessa categoria di filiera, come previsto nei bandi relativi ai distretti e metadistretti produttivi;
e) azioni logistiche aggregate tramite razionalizzazione dei trasporti, dell’immagazzinamento dei materiali, ai fini anche della riduzione dei consumi energetici;
f) informatizzazione e introduzione delle nuove tecnologie per le comunicazioni;
g) programmi di riconversione industriale per il sostegno all’occupazione;
h) sostegno alla partecipazione a progetti della Unione europea.”.
7. Il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8, è così sostituito: “2. Gli interventi di cui al comma 1 e al comma 1bis. sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti di esenzione adottati dalla Commissione europea in virtù del Regolamento (CE) n. 994/1998 del 7 maggio 1998 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato CE a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero in virtù di regimi notificati. Gli strumenti applicativi della legge precisano, di volta in volta, la tipologia di regime di esenzione applicabile ovvero l’avvenuto adempimento dell’obbligo di notifica se necessaria.”.
Art. 16
Inserimento dell’articolo 12 bis nella legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”
1. Dopo l’articolo 12 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è aggiunto il seguente articolo: “Art. 12 bis - Disposizioni in materia di acquisizione di beni materiali ed immateriali
1. I beni materiali e immateriali, conseguiti con la realizzazione dei progetti cofinanziati con i contributi regionali ai sensi della presente legge, appartengono ai proponenti e realizzatori dei progetti medesimi. Il patto di sviluppo deve contenere, pena la non ammissibilità, le modalità d’accesso ai risultati o ai beni conseguiti dai progetti da parte delle imprese sottoscrittrici il patto costituenti il distretto o metadistretto medesimo.
2. I singoli progetti devono contenere specifica previsione di quanto stabilito al comma 1.”.
Art. 17
Sostituzione dell’articolo 13 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”
1. L’articolo 13 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 é così sostituito: “Art. 13 - Destinatari
1. Possono concorrere alle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge in relazione agli interventi di cui all’articolo 12, comma 1:
a) per la lettera a): gli enti locali e le autonomie funzionali, i loro enti strumentali, gli enti strumentali regionali e le società a prevalente capitale pubblico aderenti al patto di sviluppo distrettuale e, se previsti dal bando, altri soggetti pubblici o privati;
b) per le lettere b), c), d), e), f), f bis, f ter: i consorzi d’impresa, le società consortili, le associazioni temporanee d’impresa che siano partecipati, sia per i distretti produttivi che per i metadistretti, da almeno rispettivamente, dieci e quindici imprese aderenti al patto di sviluppo, nonché secondo le modalità previste dal bando, i soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell’articolo 4 e, se previsti dal bando, altri soggetti pubblici o privati e nei casi previsti dal bando entrambi.
2. Per accedere alle agevolazioni di cui al comma 2 dell’articolo 12 le imprese si costituiscono in associazioni temporanee di impresa o di scopo, in consorzi ovvero nelle altre forme di aggregazione previste dall’ordinamento giuridico. Alle predette aggregazioni possono inoltre aderire gli altri soggetti di cui all’articolo 4.”.
Art. 18
Inserimento dell’articolo 14 bis nella legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”
1. Dopo l’articolo 14 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è inserito il seguente articolo: “Art. 14 bis - Promozione economica distrettuale e metadistrettuale
1. La Giunta regionale promuove l’accesso ad idonee agenzie di valutazione del merito di credito per i distretti produttivi e per i metadistretti e delle relative imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali creditizi in considerazione del recepimento degli accordi di Basilea in materia bancaria e finanziaria.
2. La Regione promuove le iniziative dei distretti, dei metadistretti, delle aggregazioni di imprese e delle singole imprese ad essi aderenti, volte all’accertamento dei presupposti che consentono l’accesso ad agevolazioni ed incentivi tributari e contributivi ed all’espletamento degli adempimenti previsti per la concessione dei relativi benefici.”.
Art. 19
Abrogazione dell’articolo 16 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”
1. L’articolo 16 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8, é abrogato.
Art. 20
Disposizioni transitorie per l’anno 2006
1. Per l’anno 2006 è consentita l’ammissione al riconoscimento a distretto produttivo, o a metadistretto, esclusivamente ai distretti produttivi riconosciuti nell’anno 2003, che intendono ricandidarsi, secondo le modalità di cui all’articolo 8 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 come modificato dall’articolo 8 della presente legge, non oltre il 1° giugno 2006. Le camere di commercio e le province interessate, entro il 1° luglio 2006 provvedono alle verifiche di cui all’articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 come modificato dall’articolo 7 della presente legge e trasmettono il patto corredato dal parere di cui al comma 1 del medesimo articolo 7 alla struttura regionale competente ai fini delle conseguenti determinazioni. Entro il 24 luglio 2006 la struttura regionale competente, acquisiti i pareri previsti, invia i patti pervenuti, corredati della documentazione e della relazione conclusiva alla Giunta regionale che provvede all’approvazione dei nuovi patti di sviluppo ritenuti idonei e all’emanazione dei bandi.
2. Per l’anno 2006 il termine di cui al comma 2 dell’articolo 10 bis della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 come introdotto dall’articolo 11 della presente legge può essere differito sino al 30 novembre 2006, con provvedimento della Giunta regionale.
3. Per l’anno 2006 il termine di novanta giorni di cui al comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 come modificato dall’articolo 10 della presente legge, viene ridotto a sessanta giorni.
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La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia,16 marzo 2006 Galan
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Dati informativi concernenti la legge regionale 16 marzo 2006, n. 5 Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declinaogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni. Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
- La Giunta regionale , su proposta dell’Assessore Fabio Gava, ha adottato il disegno di legge con deliberazione30 dicembre 2005, n. 34/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 5 gennaio 2006, dove ha acquisito il n. 112 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 3°commissione consiliare;
- La 3° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 22 febbraio 2006.
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Giuliana Fontanella, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 2 marzo 2006, n. 2929.
2. Relazione al Consiglio regionale Signor Presidente, colleghi consiglieri, le piccole e medie imprese venete rappresentano la vera ricchezza socio-economica del nostro territorio, in termini di fatturato generato, posti di lavoro assicurati e competitività sui mercati, sia interni che esteri. Tali imprese, nate a partire dal dopo guerra e sviluppatesi fin dagli anni 70, si trovano ora ad affrontare un momento cruciale della loro vita, ossia la sfavorevole congiuntura economica e la temibile concorrenza delle economie orientali. Attraverso la legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei Distretti Produttivi ed interventi di politica industriale locale” si è riformulato l’originario ed ormai superato concetto di “distretto industriale”, ancorato ad una suddivisione geografica del territorio in ambiti amministrativamente definiti, introducendo una disciplina organica degli interventi a sostegno dei Distretti Produttivi, disciplinando al tempo stesso i criteri per l’individuazione e le procedure di riconoscimento dei patti di sviluppo distrettuale, che hanno durata triennale. Attualmente sono riconosciuti dalla Regione del Veneto 46 Distretti Produttivi, per un numero pari ad oltre 8.000 aziende aderenti ai patti di sviluppo dei distretti, in tutto il territorio regionale, che assicurano lavoro a più di 200.000 addetti. Finalità della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è incentivare il processo dell’innovazione per i settori produttivi delle imprese, tramite la promozione ed il sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale. Dopo la fase di prima applicazione legislativa, che ha dato positivi risultati, sia in termini economici che di partecipazione ed interesse da parte delle imprese, si è reputato necessario introdurre alcuni correttivi di carattere “tecnico” alla legge, in base alla esperienza finora maturata, prevedendo nel contempo, ex novo, ulteriori istituti, in modo da completare e raffinare lo strumento normativo in vigore. Si ribadisce infine la rilevanza del patto di sviluppo, documento che definisce e individua il distretto e il metadistretto, che trova nella nuova formulazione maggiore condivisione da parte del tessuto economico e sociale relativamente alla determinazione dei criteri di redazione del documento. Innanzitutto viene attribuito un nuovo connotato alla disciplina, sostituendo già nel titolo della legge la parola “politica” industriale con “sviluppo”, intendendo così accentuare il carattere di crescita e di rinnovata concezione rispetto al concetto più gestionale legato alla originaria definizione. È stata quindi prevista l’introduzione del “metadistretto”, che rappresenta una evoluzione del sistema per quei distretti che costituiscono uno strumento strategico per l’economia della regione. La distribuzione territoriale ampia, che può investire l’intero territorio regionale, implica che il metadistretto può divenire strumento di particolare attenzione da parte della Regione per attuare le proprie politiche di sviluppo economico, sia negli spazi che ad esso riserverà il bando di accesso alle agevolazioni, sia nella ipotesi, di nuova introduzione, che destina premialità relative ai migliori progetti innovativi. Il metadistretto rappresenta una novità di grande rilievo per quei complessi di imprese la cui integrazione costituisce espressione piena del principio ispiratore della legge, che nella sua ratio ha inteso creare una sorta di sistema “a rete” fra le PMI, inducendole ad aggregarsi per superare la frammentarietà imprenditoriale tipicamente veneta. Il metadistretto, quindi, verrà a costituire una entità economica di ampio respiro, capace di introdurre azioni innovative a difesa del sistema che rappresenta. Per converso, è stata introdotta la possibilità di usufruire della legge, ancorché in maniera differenziata, per nuclei di imprese omogenee che tuttavia non raggiungono le soglie minime fissate per il distretto, prevedendo la figura della “aggregazione di filiera”, intesa quale espressione delle capacità produttive di un insieme di imprese numericamente ridotto, facenti parte di una medesima filiera, nel limite massimo del trenta per cento delle imprese aggregate se appartenenti ad un distretto vigente o nel limite massimo del cinquanta per cento se facenti parte di due o più distretti. Per rendere efficace tale nuova fattispecie, avente lo scopo di aumentare la consapevolezza del fare sistema da parte del tessuto produttivo regionale, è prevista la possibilità di attivare un ulteriore bando, con proprie risorse, specificamente destinato alle aggregazioni di almeno 10 imprese ed a cui possono partecipare enti locali, Università e Camere di Commercio e associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative su base regionale. Per rendere maggiormente flessibile le possibilità offerte dalla legge, si è inoltre prevista la facoltà, da parte della Giunta regionale, di riconoscere distretti produttivi anche in deroga ai requisiti quantitativi previsti dalla norma. Questo consente un opportuno meccanismo di flessibilità, per realizzare in maniera diretta interventi strategici secondo le esigenze dello specifico contesto temporale. Si sono inoltre colmate le lacune temporali della legge per il rinnovo dei patti, che altrimenti avrebbero creato una discontinuità non di poco conto, prevedendo che alla scadenza del triennio la Giunta regionale verifichi sia la permanenza dei requisiti che l’attività effettivamente svolta nel triennio, e possa quindi confermare il patto - e il relativo distretto - per il triennio successivo, attraverso la presentazione di un nuovo patto di sviluppo, anche nel corso del 3° anno di vigenza del patto. Sempre in relazione alla scansione temporale dei vari processi sono state modificate in senso più opportuno le scadenze originarie delle procedure di ammissibilità e di presentazione dei progetti. Particolare attenzione viene data dallo strumento legislativo al processo di crescita industriale in termini di innovazione, senza trascurare la possibilità di ulteriori elementi di interesse previsti da altre specifiche misure, costituendo la possibilità di introdurre criteri di premialità a sostegno dei progetti ritenuti particolarmente meritevoli. Innovativa è infine la previsione di un nuovo articolo “Agenzie di valutazione del merito di credito”, con il quale si intende promuovere l’accesso ad idonee agenzie di valutazione del merito di credito, al fine di favorire il finanziamento dei distretti produttivi e dei metadistretti e delle relative imprese aderenti ai patti. Allo stesso modo si è prevista la promozione dei presupposti che consentono l’accesso ad agevolazioni ed incentivi tributari. Si evidenzia infine, in armonia con le finalità della norma che prevede un’ampia compartecipazione e una più rilevante autoproposizione da parte del tessuto economico, il maggior coinvolgimento di tutte le rappresentanze sociali ed economiche su base regionale per l’individuazione delle politiche economiche relative ai bandi selettivi, l’individuazione dei criteri per la redazione dei patti di sviluppo ed infine la valutazione delle proposte di distretto per la tutela dell’eccellenza di specifici settori produttivi. Particolare ruolo assumerà la Commissione competente che, con spirito collaborativo e concertativo, parteciperà alla fase attuativa in una nuova visione di politica economica più vicina alle esigenze espresse dal territorio regionale. Quanto detto costituisce i motivi e le ragioni di questo DDL che, nella sostanza, è volto a perfezionare - dopo il primo periodo di applicazione - uno strumento che sembra offrire valide possibilità all’impresa veneta non solo per contrastare la sfavorevole congiuntura, ma anche per mantenere e sviluppare il ruolo leader nel mondo dell’imprenditoria, fornendo inoltre un modello oggetto di studio ed a cui prestano estrema attenzione non solo gli addetti di settore, ma amministrazioni pubbliche e realtà industriali. La Terza Commissione consiliare, nella seduta del 22 febbraio 2006 ha espresso a maggioranza dei presenti, parere favorevole con i voti dei rappresentanti dei Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale, Lega Nord-Liga Veneta Padania, Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro, Progetto Nordest; Per il Veneto con Carraro (con delega Uniti per Carraro) e il gruppo Uniti nell’Ulivo - La Margherita. Si sono astenuti i rappresentanti dei Gruppi Partito dei Comunisti Italiani e Rifondazione Comunista.
Commento agli articoli:
Articolo 1.
Si modifica il titolo della legge sostituendo la parola “politica” con &ldquoo periodo di applicazione - uno stru;sviluppo”, e introducendo le parole “aggregazioni di filiera” al fine di precisare ulteriormente il concetto di evoluzione del sistema produttivo regionale. Si modifica la logica di politica industriale finalizzandola ad un più mirato concetto di sviluppo, nell’ambito di un più complesso e articolato disegno e attivazione di nuova strumentazione afferente la politica regionale economica. Già dal titolo, quindi, si vogliono porre le premesse per ulteriori interventi di politica industriale a favore dello sviluppo produttivo.
Articolo 2.
Viene ampliato l’ambito delle finalità originariamente previste, estendendone l’applicazione alle “altre forme di aggregazione produttiva” e prevedendo che si tenga conto del principio di concertazione.
Articolo 3.
Viene sostituito l’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8, relativo alle definizioni, introducendo i nuovi concetti di metadistretto, che ha in sé, oltre ai requisiti di distretto, le caratteristiche della diffusione sul territorio e della importanza economica di livelloo periodo di applicazione - uno stru tale da costituire a tale riguardo uno “strumento strategico” per la pianificazione regionale, ed inoltre della aggregazione di filiera, che rappresenta la possibilità per le piccole medie imprese, non aderenti ad alcun patto di sviluppo, di collegarsi per scopi comuni purché nell’ambito di una medesima filiera produttiva.
Articolo 4.
Per quanto riguarda gli indicatori di rilevanza dei sistemi produttivi locali, si definisce meglio il concetto di unità locale di cui al 1 comma, sostituendolo con quello di “impresa”, mentre viene elevato il numero minimo di imprese e di addetti necessari per costituire un distretto produttivo, ritenendo con ciò di darne un più elevato profilo contenutistico, evitando dannose proliferazioni. In questo senso si introduce il punto d), relativo all’inserimento di attori istituzionali con particolari competenze nel settore dello sviluppo produttivo. Al comma 2 si individuano i criteri per l’eligibilità di un distretto a metadistretto, con l’introduzione di più significativi contenuti numerici e territoriali, che si aggiungono ai requisiti previsti per il riconoscimento del distretto. Viene dato pao periodo di applicazione - uno strurticolare risalto all’estensione territoriale, in quanto il metadistretto costituisce nella sua definizione strumento strategico per l’economia regionale. Viene introdotto un nuovo comma 3, che prevede la possibilità per la Giunta, sentite le associazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative su base regionale, in presenza di particolari condizioni da valutare sotto il profilo dell’eccellenza produttiva, di riconoscere distretti produttivi in deroga ai requisiti minimi stabiliti nel medesimo articolo. Viene aggiunto il comma 4 relativo alla previsione di vigenza dei patti.
Articolo 5.
In ordine ai criteri per la redazione dei patti di sviluppo distrettuale e metadistrettuale, viene sostituito l’originario articolo 5, modificando la rubrica per adeguarla alla nuova previsione del metadistretto. Viene stabilito che, oltre al parere della commissione consiliare, già previsto per la individuazione dei criteri di redazione dei patti, si acquisisca il parere delle associazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative su base regionale.
Articolo 6.
Per quanto riguarda il rappresentante del po periodo di applicazione - uno struatto di sviluppo distrettuale e metadistrettuale, con la sostituzione dell’articolo 6 viene modificata l’originaria rubrica per adeguarla alla nuova previsione del metadistretto e l’individuazione del rappresentante del distretto si basa non più su un “criterio fiduciario”, ma sulla previsione di uno “specifico mandato” da parte delle imprese aderenti, da indicare nel patto. Viene aggiunta altresì la previsione delle modalità di successione nel ruolo di rappresentante.
Articolo 7.
Per quanto riguarda l’ammissibilità del patto di sviluppo distrettuale e metadistrettuale, con la sostituzione dell’articolo 7 viene modificata la rubrica per adeguarla alla nuova previsione del metadistretto e viene introdotto il “parere motivato” da parte delle Camere di commercio per verificare la rispondenza degli obiettivi dei patti di sviluppo con le finalità della legge. In tal modo si intende attribuire maggiore contenuto e approfondimento ai compiti valutativi demandati al sistema camerale. Vengono uniformate per tutti i patti le scadenze di fine dicembre del terzo anno di vigenza dei patti, in maniera da, oltre al prolungamento della durata del o periodo di applicazione - uno strupatto di sviluppo, rendere più agevole e semplificata la gestione amministrativa regionale delle scadenze. La Giunta, oltre alla verifica della permanenza degli indicatori previsti all’articolo 3, e sulla attività effettivamente svolta nel triennio precedente sulla base del patto di sviluppo in scadenza può riconoscere il nuovo patto per il triennio successivo presentato dal rappresentante di distretto, senza soluzione di continuità.
Articolo 8.
Con la sostituzione dell’originario articolo 8 relativo alle procedure di ammissibilità, vengono rettificate le date di scadenza dei sub procedimenti per l’ammissibilità dei patti, in modo da consentire una più funzionale applicazione amministrativa alle procedure di ammissione.
Articolo 9.
Viene sostituita l’originaria rubrica e vengono altresì modificate alcune disposizioni per adeguarle alla nuova previsione del metadistretto.
Articolo 10
. Per quanto attiene i bandi di assegnazione per i distretti produttivi, vengono modificate ed integrate le disposizioni dell’originario articolo 10. Con la limitazione alle sole lettere c), d) e) ed f) del comma 1 dell’articolo 12 viene garantita la possibilità di attribuire agevolazioni, fino alla quota massima di cofinanziamento regionale, agli interventi in materia di innovazione e ricerca, nell’ottica di direzionare l’attività progettuale dei distretti verso questi specifici settori. Viene ampliato da sessanta a novanta giorni il periodo per la presentazione dei progetti relativi al bando per i finanziamenti rivolti ai distretti e metadistretti. Viene inoltre inserita la previsione da parte della Giunta regionale di acquisire il parere della competente Commissione consiliare relativamente alla proposta di bando.
Articolo 11.
Viene introdotto un nuovo articolo 10 bis - Azioni a sostegno delle aggregazioni d’imprese. In esso si prevede la promozione di azioni finalizzate ad aumentare e diffondere la consapevolezza del sistema aggregativo tra le imprese. Le azioni trovano naturale espressione nell’emanazione di bandi annuali, che determineranno gli interventi di volta in volta giudicati più interessanti per le aggregazioni di filiera, le quali potranno usufruire di contributi pubblici fino al cinquanta per cento delle spese. I bandi disciplineranno le modalità di accesso e le condizioni delle agevolazioni economiche. Viene inoltre inserita la previsione da parte della Giunta regionale di acquisire il parere della competente Commissione consiliare relativamente alla proposta di bando.
Articolo 12.
Con la modifica dell’originario articolo 11 relativo ai criteri di valutazione dei progetti afferenti i distretti, viene introdotto un ulteriore criterio, che privilegia l’occupazione di personale, anche in mobilità, al fine di contribuire al tessuto economico di aree che si trovino sottoposte a particolare congiuntura produttiva, che penalizzi l’impresa ed il lavoro dipendente. Viene inoltre prevista la possibilità di azioni coinvolgenti distretti produttivi di regioni confinanti sulla base di appositi accordi.
Articolo 13.
Viene introdotto un nuovo articolo 11 bis - Criteri di valutazione dei progetti per le aggregazioni d’impresa - con il quale vengono definiti i criteri su cui basare la valutazione dei progetti al fine della graduatoria degli stessi per l’accesso ai contributi.
Articolo 14.
Viene introdotto un nuovo articolo 11 ter - Criterio di premialità - con il quale si introduce una importante novità, al fine di stabilire un criterio di premialità volto ad incentivare i progetti che si rappresentino particolarmente meritevoli, secondo le disposizioni contenute nei rispettivi bandi, dettando i requisiti da considerare nella individuazione degli stessi.
Articolo 15.
Viene modificato l’originario articolo 12 relativo agli interventi, precisando ed introducendo nuovi contenuti alle iniziative oggetto di intervento, privilegiando l’aspetto ambientale, la sinergia d’azione e l’interscambio. Vengono introdotti gli ambiti di intervento anche per le aggregazioni di filiera, con particolare riguardo ai progetti di ricerca e innovazione tecnologica. Viene estesa la possibilità di applicare tutti i regolamenti comunitari di esenzione ai sensi degli articolo 92 e 93 del Trattato della Commissione europea.
Articolo 16.
Viene introdotto un nuovo articolo 12 bis - Disposizioni in materia di acquisizione di beni materiali ed immateriali - con il quale si risolve il problema di attribuzione dei beni risultanti dall’attivazione delle iniziative in considerazione del fatto che il beneficio di tutti i progetti realizzati debbano avere una positiva ricaduta su tutto il distretto.
Articolo 17.
Destinatari. Si sostituisce l’originario articolo 13 prevedendo, tra l’altro, un requisito minimo di partecipazione imprenditoriale ed un numero minimo di imprese aderenti al distretto e metadistretto pari rispettivamente a dieci e quindici aziende, che dovrebbe garantirne una adeguata valorizzazione. Inoltre si individuano i soggetti destinatari delle agevolazioni per le aggregazioni di impresa, ampliando la possibilità di adesione ad altri soggetti pubblici e privati particolarmente qualificati, includendo anche enti ed organismi, quali le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative su base regionale.
Articolo 18.
Viene introdotto un nuovo articolo 14 bis - Promozione economica distrettuale e meta distrettuale - finalizzato al recepimento, in via sperimentale, delle disposizioni agevolative sulla fiscalità e sulla patrimonialità dei distretti e metadistretti produttivi, al fine di promuovere il tessuto produttivo veneto e la sua relativa integrazione. In particolare si ritiene di fornire strumenti di accesso al credito di valorizzazione e sostegno, in armonia con le disposizioni degli accordi di Basilea.
Articolo 19.
Con questo articolo si provvede all’abrogazione dell’articolo 16 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 in quanto è ormai superato il periodo di prima applicazione previsto per l’anno 2003.
Articolo 20.
Vengono stabilite disposizioni transitorie per l’anno 2006 provvedendo ad adeguare le esigenze temporali dei procedimenti a seguito dell’approvazione degli emendamenti legislativi ed alla conseguente attuazione amministrativa, in relazione alle nuove fattispecie introdotte dalla presente legge.
3.Note agli articoli
Nota all’articolo 2 Il testo dell’art. 1 della legge regionale n. 8/2003, come modificato dalla presente legge,è il seguente:
“Art. 1. – Finalità.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle competenze regionali di cui all’articolo 117 della Costituzione e in conformità ai principi fondamentali statali in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno dell’innovazione per i settori produttivi e della disciplina dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di stato alle imprese, promuove tenendo conto del principio di concertazione azioni di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale.
2. La presente legge disciplina, nell’ambito della più generale azione di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo, i criteri di individuazione e le procedure di riconoscimento dei distretti produttivie delle altre forme di aggregazione produttiva nonché le modalità di attuazione degli interventi per lo sviluppo locale.”.
Nota all’articolo 9 ¬ Il testo dell’art. 9 della legge regionale n. 8/2003, come modificato dalla presente legge,è il seguente:
“Art. 9 –Consulta dei distretti e metadistretti
1. Presso la Giunta regionale è istituita la consulta dei distretti e metadistretti.
2. La consulta è l’organismo di partecipazione dei distretti alla fase di realizzazione e monitoraggio dei patti di sviluppo distrettuale.
3. La consulta di cui al comma 1 è composta dai rappresentanti individuati da ciascun patto ai sensi dell’articolo 6, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni previste dal tavolo di concertazione regionale ed è presieduta dall’Assessore competente in materia di politiche per l’impresa, che la convoca.
4. Ciascun componente della consulta decade di diritto allo scadere del triennio indicato all’articolo 7 comma 3.
5. La consulta esprime parere sui patti di sviluppo distrettuale presentati ai sensi dell’articolo 8.”.
Nota all’articolo 10 ¬Il testo dell’art. 10 della legge regionale n. 8/2003, come modificato dalla presente legge,è il seguente:
“Art. 10 - Bandi di assegnazione.
1. L’assegnazione delle risorse, destinate alla realizzazione dei progetti che danno concreta attuazione al patto di sviluppo distrettuale, è regolata da specifici bandi.
2. Ciascun bando individua i soggetti pubblici e privati ammessi a partecipare ed indica:
a)gli ambiti territoriali e settoriali nonché le materie prioritarie sulla base di quanto contenuto nel patto di sviluppo distrettuale;
b)le iniziative agevolabili, la procedura di attuazione e la ripartizione percentuale degli stanziamenti disponibili per ciascuna categoria di iniziativa;
c)gli importi massimi e minimi di spesa ammissibile in relazione a ciascun tipo d’iniziativa;
d) la quota massima di cofinanziamento regionale, non può essere maggiore del quaranta per cento dei costi dichiarati. Per gli interventi di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell’articolo 12, la quota di cofinanziamento regionale, che comunque non deve essere superiore alla percentuale sopraindicata, non può eccedere quella di partecipazione delle imprese di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3;
e)le modalità di accesso e di erogazione dei contributi, ivi comprese eventuali anticipazioni non superiori al quaranta per cento della quota regionale;
f)i termini di presentazione delle domande, nonché la documentazione richiesta a pena di decadenza, le procedure per la rendicontazione e per il controllo;
g)i criteri di priorità e di preferenza per l’assegnazione delle agevolazioni;
h)le intensità e le forme di aiuto, il divieto o la possibilità di cumulo con altri aiuti comunitari, nazionali, regionali e locali ed eventualmente le regole di cumulo; i)gli indicatori fisici e finanziari per il monitoraggio degli interventi finanziati e la valutazione dei risultati raggiunti;
3. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BUR) del provvedimento della Giunta regionale che approva ciascun bando, i soggetti di cui al comma 2 devono presentare i progetti esecutivi inerenti la realizzazione degli obiettivi indicati dal bando medesimo. 3 bis. Qualora il bando sia selettivo, per misure e progetti, la Giunta regionale acquisisce il parere della competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine si prescinde dal parere.”.
Nota all’articolo 12 ¬Il testo dell’art. 11 della legge regionale n. 8/2003, come modificato dalla presente legge,è il seguente:
“Art. 11 - Criteri di valutazione.
1. I criteri di valutazione dei progetti esecutivi privilegiano:
a)il coinvolgimento di più province nel progetto;
b)la coerenza rispetto alle priorità strategiche della politica economica e occupazionale regionale e del patto di sviluppo distrettuale;
c)l’assunzione di rischio e il grado di autofinanziamento dei promotori, tramite la misurazione della dimensione complessiva delle risorse autonomamente impegnate nel progetto;
d)la creazione di esternalità positive anche attraverso il sostegno dei livelli occupazionali e la formazione delle risorse umane, definite come beneficio sociale creato dalla realizzazione del progetto in termini di competenze, conoscenze, innovazioni diffuse nel distretto e non appropriabili o utilizzabili in via esclusiva da chi effettua l’investimento;
e)la valorizzazione di risorse e strutture locali, tramite il numero e la rilevanza delle strutture già presenti nel distretto coinvolte dal singolo progetto;
f) la partecipazione di più attori alla realizzazione del progetto, tramite il numero e la rilevanza dei soggetti coinvolti nel singolo progetto, con priorità accordata ai soggetti firmatari del patto di sviluppo distrettuale;
g) le maggiori prospettive sull’occupazione delle imprese coinvolte nel progetto anche tramite impiego di personale in mobilità; g bis) le sinergie e l’integrazione con progetti avviati coinvolgenti distretti produttivi di regioni confinanti sulla base di appositi accordi.”.
Nota all’articolo 15 Il testo dell’art. 12 della legge regionale n. 8/2003, come modificato dalla presente legge,è il seguente:
“Art. 12 – Interventi.
1. Sono oggetto d’intervento le seguenti iniziative:
a) realizzazione di opere ed infrastrutture strettamente funzionali e connesse al potenziamento, miglioramento e risanamento ambientale del territorio e delle aree produttive incluse nel sistema produttivo locale o altre attività rivolte alla riduzione delle emissioni inquinanti;
b)attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo trasferimento tecnologico, interscambio di conoscenze e tecnologie, anche al fine delle compatibilità agli standard tecnici internazionali realizzate o commissionate da una molteplicità d’imprese aggregate in una delle forme previste dall’articolo 13;
c) realizzazione, avvio o fusione per settori omogenei, di banche dati ed osservatori;
d)realizzazione di servizi informatici e telematici, che attengano ai settori individuati dal patto di sviluppo distrettuale e destinati a fornire alle imprese informazioni di mercato, produttive e tecnologiche in grado di stimolare l’interazione e l’integrazione fra imprese della stessa filiera produttiva;
e)allestimento di temporanee esposizioni dimostrative di macchine, attrezzature, prototipi e servizi, con elevato contenuto tecnologico innovativo, attinenti la filiera produttiva di cui alla lettera d);
f) promozione commerciale di prodotti innovativi anche mediante l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, svolgimento di azioni pubblicitarie, effettuazione di studi e ricerche di mercato.
f bis) servizi logistici di sostegno al sistema distrettuale;
f ter) riconversione del ciclo lavorativo ed interventi per il risparmio energetico e l’utilizzo di energia pulita su più siti produttivi; 1 bis. Sono oggetto d’intervento per le aggregazioni di impresa ed in relazione ai bandi di cui all’articolo 10 bis le seguenti iniziative:
a) progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico anche tramite la condivisione di conoscenze specifiche del processo produttivo, al fine di accrescere la competitività;
b) attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, test di prototipi, test di campionari presso centri prova di distretto, laboratori universitari, parchi scientifici regionali o di imprese aderenti ad un distretto o metadistretto;
c) riconversione del ciclo lavorativo ed interventi per il risparmio energetico nonché per l’utilizzo di energia pulita su più siti produttivi;
d) centri di assistenza post vendita all’estero, esclusivamente presso showroom attive appartenenti alla stessa categoria di filiera, come previsto nei bandi relativi ai distretti e metadistretti produttivi;
e) azioni logistiche aggregate tramite razionalizzazione dei trasporti, dell’immagazzinamento dei materiali, ai fini anche della riduzione dei consumi energetici;
f) informatizzazione e introduzione delle nuove tecnologie per le comunicazioni;
g) programmi di riconversione industriale per il sostegno all’occupazione;
h) sostegno alla partecipazione a progetti della Unione europea.
2. Gli interventi di cui al comma 1 e al comma 1bis. sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti di esenzione adottati dalla Commissione europea in virtù del Regolamento (CE) n. 994/1998 del 7 maggio 1998 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato CE a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero in virtù di regimi notificati. Gli strumenti applicativi della legge precisano, di volta in volta, la tipologia di regime di esenzione applicabile ovvero l’avvenuto adempimento dell’obbligo di notifica se necessaria.”.
4. Struttura di riferimento Direzione sviluppo economico ricerca e innovazione





