Legge 28 marzo 2006, n. 6

Norme sul diritto allo studio universitario.

Ente Il Consiglio regionale
Fonte B.U.R.
n. 16
05/04/2006
Regione Umbria

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

l. La presente legge, in attuazione del Titolo V della Costituzione, detta norme per la disciplina del diritto allo studio universitario, al fine di consentire il raggiungimento dei gradi più alti degli studi da parte degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, nonché di favorire il conseguimento del successo negli studi da parte della generalità degli studenti.

2. Il diritto allo studio universitario, nell’ambito di un sistema integrato di interventi teso a utilizzare anche i servizi e le strutture esistenti sul territorio, si realizza in particolare:

a) favorendo l’accesso e la frequenza di tutti gli studenti agli studi universitari;

b) realizzando, in collaborazione con le università, la rete dei centri per l’impiego, gli ordini professionali e le associazioni di categoria, idonee attività di orientamento e informazione volte ad assicurare il più stretto raccordo tra istruzione universitaria e mercato del lavoro;

c) promuovendo l’integrazione tra gli studenti e la comunità locale, anche attraverso interventi volti alla qualificazione dell’insieme della condizione universitaria;

d) promuovendo e sostenendo l’utilizzo delle opportunità offerte dalle azioni dell’Unione europea, volte a favorire la mobilità internazionale e ogni altra forma di scambio, di esperienze culturali e scientifiche con le istituzioni universitarie europee, nonché di altri paesi.

3. Ai fini della realizzazione delle finalità della presente legge la Regione promuove, anche mediante specifici accordi e convenzioni, la più ampia collaborazione con gli enti locali e con le istituzioni aventi competenza nelle materie connesse all’attuazione del diritto allo studio universitario, e in particolare con le università, con gli istituti universitari e con gli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale, con sede in Umbria.

Art. 2.

(Destinatari)

1. I destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono gli studenti di cittadinanza italiana e dei paesi aderenti all’Unione europea, regolarmente iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario con sede in Umbria che rilasciano titoli aventi valore legale.

2. Gli studenti di nazionalità extra-comunitaria fruiscono dei servizi e delle provvidenze previsti dalla presente legge, nel rispetto dell’art. 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

Art. 3.

(Tipologia degli interventi)

l. Le finalità della presente legge si attuano mediante un insieme coordinato di interventi volti a favorire il successo negli studi e l’integrazione degli studenti nella comunità locale. In particolare gli interventi e i servizi riguardano:

a) servizi di accoglienza, di accompagnamento psicologico, di orientamento e di informazione;

b) borse di studio;

c) prestiti d’onore;

d) sussidi straordinari;

e) interventi integrativi delle borse di mobilità;

f ) servizi abitativi;

g) servizi di ristorazione;

h) facilitazioni di trasporto;

i) servizi sanitari e di medicina preventiva, medicina di base, servizi di assistenza, consulenza e accompagnamento psicologico;

l) servizi speciali per gli studenti diversamente abili;

m) attività di tutoraggio per gli studenti residenti nei collegi e nelle case dello studente;

n) servizi librari e prestiti di libri;

o) concessione di contributi destinati a favorire la mobilità internazionale, servizi di assistenza a favore degli studenti partecipanti a programmi di mobilità internazionale, stage o tirocini formativi all’estero;

p) attività di stage e di formazione;

q) concessione di contributi destinati a favorire attività ricreative e culturali all’interno delle residenze universitarie; r) servizi speciali destinati a favorire gli studenti lavoratori.

2. La fruizione di alcuni servizi comporta per gli studenti una partecipazione al costo degli stessi, secondo le modalità stabilite dal piano triennale di cui all’articolo 4.

3. Gli interventi ed i servizi devono essere attivati ed erogati, anche mediante convenzioni con associazioni e cooperative studentesche, tenendo conto esigenze didattiche e formative delle università e degli istituti che rilasciano titoli aventi valore legale con sede in Umbria.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 4.

(Piano triennale)

l. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall’articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, del documento regionale annuale di programmazione e acquisito il parere della Conferenza permanente Regione-Università di cui all’articolo 6, adotta il Piano triennale per il diritto allo studio universitario e lo trasmette al Consiglio regionale per l’approvazione.

2. Il Piano triennale, in particolare, contiene:

a) gli obiettivi generali e di settore da perseguire, nonché le relative priorità;

b) le risorse finanziarie destinate agli interventi previsti;

c) i criteri generali per l’erogazione delle provvidenze e dei servizi;

d) i criteri per la determinazione delle tariffe e la eventuale partecipazione degli studenti ai costi dei servizi;

e) la definizione degli interventi e dei servizi non destinati alla generalità degli studenti;

f) i criteri e le modalità relativi al controllo di gestione.

3. Il Piano triennale ha efficacia fino all’approvazione del successivo.

Art. 5.

(Programma attuativo annuale)

l. Il Piano triennale è attuato mediante i programmi attuativi annuali approvati dalla Giunta regionale.

2. Il programma attuativo annuale, in particolare, contiene:

a) gli obiettivi da conseguire, gli interventi da attuare e le risorse da impiegare nell’anno di riferimento;

b) le modalità di assegnazione delle provvidenze;

c) gli investimenti, con l’indicazione delle relative risorse finanziarie.

Art. 6.

(Conferenza permanente Regione-Università)

1. È istituita la Conferenza permanente Regione-Università allo scopo di realizzare la concertazione delle linee e degli indirizzi per la predisposizione del Piano triennale tra la Regione, le università aventi sede legale in Umbria e le autonomie locali, nonché il monitoraggio e la valutazione degli interventi.

2. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

a) il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore delegato, con funzioni di presidente;

b) il Rettore dell’Università degli studi di Perugia o suo delegato;

c) il Rettore dell’Università per stranieri di Perugia o suo delegato;

d) i legali rappresentanti degli istituti di grado universitario aventi sede legale in Umbria o loro delegati;

e) il Presidente dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria di cui all’articolo 9, o suo delegato;

f) quattro componenti designati dal Consiglio delle autonomie locali individuati tra i rappresentanti dei comuni presso cui hanno sede facoltà, corsi di laurea, istituti dell’Università degli studi di Perugia;

g) cinque studenti eletti, con voto limitato a tre, dalla Commissione di cui all’articolo 7.

3. La Conferenza si riunisce almeno due volte all’anno allo scopo di verificare l’andamento dell’attuazione del Piano triennale di cui all’articolo 4. La Conferenza è convocata in via straordinaria dal suo Presidente, qualora lo richieda un terzo dei suoi componenti.

4. La Conferenza nella prima seduta, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, adotta un regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 7.

(Commissione di controllo degli studenti)

l. Per garantire il coinvolgimento e l’effettiva partecipazione degli studenti al controllo sulla qualità degli interventi e dei servizi di cui all’articolo 3, è istituita una commissione di nove studenti eletti contestualmente alle elezioni per la nomina della rappresentanza studentesca negli organi universitari, di cui sette dell’Università degli studi di Perugia, uno dell’Università per stranieri di Perugia e uno degli altri istituti di cui all’articolo 2.

2. Gli istituti individuati all’articolo 2 comunicano alla Regione e all’Agenzia di cui all’articolo 9, entro e non oltre venti giorni dalla data delle elezioni studentesche, i nominativi degli eletti ai sensi del comma l.

3. La Commissione elegge con voto limitato, al proprio interno, nella sua prima seduta, il Presidente con funzioni di coordinatore dei lavori della Commissione medesima e un vice presidente ed approva a maggioranza dei due terzi dei componenti il regolamento interno.

4. La Commissione di cui al comma l, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica due anni.

5. La Commissione è convocata dal Presidente almeno ogni trenta giorni, e comunque ogni qualvolta la maggioranza dei componenti ne faccia richiesta, e può usufruire dei locali dell’Agenzia di cui all’articolo 9 per lo svolgimento delle proprie riunioni.

Art. 8.

(Funzioni e compiti della Commissione di controllo degli studenti)

l. La Commissione di cui all’articolo 7 ha diritto di accesso nei locali destinati ai servizi e verifica l’adeguatezza degli stessi rispetto alle esigenze degli studenti.

2. La Commissione formula proposte sugli interventi di cui all’articolo 3 ed esprime parere sugli atti di programmazione.

3. La Commissione presenta annualmente alla Conferenza permanente Regione-Università una relazione sulla qualità dei servizi erogati dall’Agenzia di cui all’articolo 9 e sull’attuazione del programma annuale di cui all’articolo 5.

TITOLO III

AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Art. 9.

(Istituzione, finalità e gestione)

1. L’attuazione degli interventi previsti dagli atti di programmazione regionale di cui agli articoli 4 e 5 compete all’Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria, di seguito denominata ADiSU, ente strumentale regionale dotato di personalità giuridica pubblica, avente autonomia organizzativa, amministrativa contabile e gestionale, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza della Giunta regionale.

2. L’ADiSU esercita le proprie funzioni con criteri di imprenditorialità ed economicità.

Art. 10.

(Organi)

1. Gli organi dell’ADiSU sono:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 11.

(Presidente)

1. Il Presidente dell’ADiSU è nominato dal Presidente della Giunta regionale su designazione della stessa.

2. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell’ADiSU;

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, predisponendo l’ordine del giorno;

c) sovrintende alla gestione dell’ADiSU, sulla base degli obiettivi, dei programmi e delle direttive del Consiglio di amministrazione;

d) delibera in caso d’urgenza, qualora non sia possibile convocare in tempo utile il Consiglio di amministrazione, i provvedimenti espressamente attribuitigli dal regolamento interno dell’ADiSU di cui all’articolo 12, comma 3, lettera b), sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva;

e) presenta al Consiglio di amministrazione la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, ai fini della verifica della rispondenza della gestione amministrativa e dei servizi alle finalità dei piani e dei programmi di cui alla presente legge.

f) convoca, per l’insediamento nella prima data utile successiva all’elezione delle rappresentanze studentesche, la Commissione di controllo degli studenti.

Art. 12.

(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, nominato ai sensi dell’articolo 11 e da nove membri di cui:

a) quattro designati dalla Giunta regionale;

b) uno dall’Università degli studi di Perugia;

c) uno dall’Università per stranieri di Perugia;

d) tre studenti eletti, con voto limitato, dalla Commissione di cui all’articolo 7.

2. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni.

3. Il Consiglio di amministrazione assicura il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale mediante i piani e i programmi di cui alla presente legge, emana le direttive e verifica i risultati dell’azione amministrativa e l’efficienza ed efficacia dei servizi. Compete, in particolare, al Consiglio di amministrazione:

a) l’elezione nel proprio seno del vicepresidente;

b) l’approvazione dei regolamenti, in particolare di quello interno e di quelli per la gestione dei servizi, per l’organizzazione degli uffici e relativa pianta organica, per la disciplina dell’ordinamento contabile e dei contratti, nel rispetto dei principi della vigente normativa regionale;

c) la predisposizione del programma attuativo annuale degli interventi;

d) l’approvazione del bilancio preventivo, delle relative variazioni e del conto consuntivo;

e) la deliberazione del bando per le concessioni delle provvidenze relativo a ciascun anno accademico;

f) le direttive e i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;

g) l’autorizzazione alla contrazione di mutui e prestiti nel rispetto dei limiti di cui al successivo articolo 19; h) la ratifica dei provvedimenti adottati dal Presidente in via di urgenza.

i) la valutazione dei progetti e proposte elaborati dalla Commissione di controllo degli studenti.

4. Il Consiglio di amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 13.

(Indennità)

1. Le indennità del Presidente, del vicepresidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione sono fissate dalla Giunta regionale.

Art. 14.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due supplenti, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato e scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Spettano al Collegio dei revisori di cui al comma 1 funzioni di verifica dei conti e di controllo della gestione economica e finanziaria dell’ADiSU. Esso trasmette agli organi dell’ADiSU e alla Giunta regionale una relazione trimestrale sull’attività svolta dall’Agenzia.

3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spettano indennità mensili, al lordo delle ritenute di legge, nei limiti delle tariffe dei revisori contabili. L’importo del compenso del Presidente è fissato dalla Giunta regionale, mentre quello spettante a ciascun sindaco revisore effettivo è pari al settanta per cento di quello attribuito al Presidente.

Art. 15.

(Direttore)

1. Il Direttore dell’ADiSU è nominato dal Presidente su proposta del Consiglio di amministrazione e scelto fra persone in possesso dei requisiti previsti all’articolo 7 della legge regionale n. 2/2005.

2. La durata e la natura del rapporto di lavoro del Direttore è disciplinata nel rispetto delle disposizioni previste all’articolo 7 della legge regionale n. 2/2005 e successive norme attuative.

3. Compete al Direttore la responsabilità dell’organizzazione e della gestione dell’ADiSU e nell’ambito di quanto previsto nelle norme regolamentari di cui all’articolo 12, comma 3, lettera b), in particolare:

a) proporre al Consiglio di amministrazione il programma attuativo annuale, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e la relazione annuale sull’attività dell’ADiSU;

b) predisporre, d’intesa con il Presidente, le norme regolamentari da sottoporre all’approvazione del Consiglio di amministrazione;

c) proporre i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse finanziarie e umane necessarie;

d) disporre la destinazione e l’utilizzazione del personale;

e) verificare la funzionalità delle strutture organizzative e disporre ispezioni, indagini e accertamenti ai fini di assicurare l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa.

Art. 16.

(Organizzazione delle strutture)

1. L’organizzazione e l’articolazione della struttura dell’ADiSU, nonché la relativa dotazione organica sono disciplinati con norme regolamentari, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera b), in base ai criteri e ai principi stabiliti dalla legge regionale n. 2/2005 e nel rispetto degli indirizzi relativi all’organizzazione delle strutture e alle politiche del personale deliberati dalla Giunta regionale. 2. La dotazione organica dell’ADiSU è definita nei limiti delle disponibilità di bilancio dell’ADiSU e correlata con le previsioni del programma attuativo annuale.

Art. 17.

(Personale e modalità di copertura della dotazione organica)

1. L’ADiSU dispone di personale proprio, inquadrato in un proprio ruolo nei limiti della dotazione organica.

2. Ai dirigenti e al personale dell’ADiSU si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale ed assistenziale, rispettivamente dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali.

3. Alla copertura della dotazione organica dell’ADi- SU si provvede, nell’ordine, mediante:

a) trasferimenti e comandi di personale regionale;

b) trasferimenti e comandi del personale degli enti locali, ovvero degli enti dipendenti dalla Regione;

c) assunzioni, con le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 18.

(Bilancio e risorse)

l. La gestione economica e finanziaria dell’ADiSU è disciplinata dalle norme che regolano la contabilità, l’amministrazione dei beni e l’attività contrattuale della Regione.

2. Il bilancio preventivo dell’ADiSU va deliberato in pareggio e l’ADiSU non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione, se non previo reperimento di ulteriori risorse finanziarie di pari importo.

3. Per lo svolgimento delle attività d’istituto, l’ADi- SU impiega le seguenti risorse finanziarie:

a) lo stanziamento annualmente previsto dal bilancio regionale;

b) la quota del Fondo integrativo, di cui all’articolo 16 della legge n. 390/1991, assegnata alla Regione e dalla stessa trasferita all’ADiSU;

c) i proventi della tassa per il diritto allo studio universitario attribuiti dalla Regione all’ADiSU;

d) le entrate derivanti dall’erogazione dei servizi;

e) le rendite patrimoniali;

f) le entrate derivanti da mutui e prestiti;

g) altri proventi da contributi ed elargizioni.

4. La Regione contribuisce al funzionamento dell’ADiSU mettendo a disposizione beni immobili di sua proprietà o di cui ha la disponibilità attraverso la formula del comodato gratuito.

5. I beni immobili pervenuti alla Regione a seguito del trasferimento delle funzioni di competenza delle ex Opere universitarie, ovvero acquisiti posteriormente alla data del l° novembre 1979, sono utilizzati a titolo di comodato gratuito dall’ADiSU nel rispetto dei vincoli previsti dall’articolo 21 della legge n. 390/1991.

Art. 19.

(Mutui e prestiti)

l. L’ADiSU può contrarre mutui esclusivamente per provvedere a spese di investimento. L’importo complessivo delle annualità di ammortamento, comprensivo della quota capitale e della quota interessi, non deve superare il venticinque percento dell’ammontare complessivo delle entrate proprie dell’ADiSU.

2. Le entrate proprie dell’ADiSU, valide per il calcolo del limite di indebitamento di cui al comma l, sono quelle derivanti da: a) proventi dei servizi resi; b) rimborsi, recuperi ed entrate diverse per i servizi resi; c) proventi derivanti dalle sanzioni amministrative.

3. La deliberazione di contrazione del mutuo fissa gli oneri connessi, la durata massima del periodo di ammortamento e la copertura di spesa.

4. Le entrate derivanti da mutui e prestiti stipulati entro il termine dell’esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi.

5. Le somme iscritte nello stato di previsione dell’entrata in relazione ai mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell’esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

Art. 20.

(Vigilanza)

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza sull’ADiSU, al fine di accertare la rispondenza dell’attività alle norme che la disciplinano e agli indirizzi generali regionali.

Art. 21.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell’attuazione della legge e dei risultati da essa conseguiti.

2. A tal fine la Giunta regionale presenta annualmente una relazione sul conseguimento degli obiettivi programmatici e sullo stato qualitativo, quantitativo ed economico dei servizi erogati dall’ADiSU.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 22.

(Abrogazioni)

1. Sono e restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 12 agosto 1994, n. 26;

b) legge regionale 23 ottobre 2002, n. 17;

c) legge regionale l settembre 1981, n. 66;

d) titolo primo della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 59;

e) legge regionale 26 marzo 1984, n. 18;

f) legge regionale 5 marzo 1986, n. 10;

g) legge regionale 22 agosto 1986, n. 40;

h) legge regionale 30 agosto 1988, n. 32;

i) regolamento regionale 9 luglio 1982, n. 2.

Art. 23.

(Norme finali e transitorie)

1. L’ADiSU, già istituita ai sensi della legge regionale n. 26/1994 è regolata dalla presente legge.

2. Gli organi dell’Agenzia di cui alla legge regionale n. 26/1994, in carica al momento di entrata in vigore della presente legge, decadono alla data di nomina del commissario di cui al comma 3, ad eccezione del Collegio dei revisori dei conti che decade con la nomina del nuovo Collegio ai sensi del comma 4.

3. La Giunta regionale all’entrata in vigore della presente legge nomina un commissario per assicurare la gestione temporanea dell’ADiSU fino alla data di insediamento del Consiglio di amministrazione, di cui all’articolo 12.

4. Entro sessanta giorni dall’insediamento del Consiglio d’amministrazione dell’ADiSU il Consiglio regionale provvede alla nomina del Collegio dei revisori dei conti.

5. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Consiglio di amministrazione di cui all’articolo 12 approva il regolamento interno previsto dal medesimo articolo, comma 3, lettera b), determinando la dotazione organica, previo esperimento delle forme di partecipazione sindacale previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante trasferimenti e attivazione di comandi di personale regionale, con precedenza per quello già in servizio presso l’Agenzia di cui alla legge regionale n. 26/1994. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento al momento del trasferimento, ivi compresa l’anzianità già maturata e fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in atto.

6. Per il funzionamento dell’ADiSU, fino alla copertura della dotazione organica di cui all’articolo 17, comma 3, lettera a), la Giunta regionale assicura, su proposta del commissario previsto al comma 3, il personale necessario, scegliendolo tra quello già in servizio presso l’Agenzia di cui alla legge regionale n. 26/ 1994.

7. La Giunta regionale approva, su proposta dell’ADi- SU, il primo programma annuale nelle more di approvazione del Piano triennale di cui all’articolo 4.

8. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale provvede ad acquisire le designazioni ed a costituire, con proprio decreto, la Conferenza permanente Regione- Università.

9. Fino allo svolgimento delle elezioni per la nomina della rappresentanza studentesca negli organismi universitari i membri della Commissione prevista all’articolo 7 sono eletti, con voto limitato a cinque, dal Consiglio degli studenti dell’Università degli studi di Perugia tra tutti gli iscritti agli istituti di cui all’articolo 2.

10. I beni mobili pervenuti alla Regione a seguito del trasferimento delle funzioni di competenza delle ex Opere universitarie, ovvero acquisiti posteriormente alla data del l° novembre 1979, utilizzati dall’ADiSU alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti alla stessa mediante la sottoscrizione di appositi verbali di consistenza.

Art. 24.

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento dell’onere previsto all’articolo 18, comma 3, lettera a), si fa fronte per l’anno 2006 con le risorse disponibili previste per la legge regionale n. 26/1994 nella unità previsionale di base 10.1.002 denominata «Interventi per il diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione universitaria» (cap. 931).

2. Per gli anni 2007 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

 

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale, su proposta dell’assessore Prodi, deliberazione 4 maggio 2005, n. 673, atto consiliare n. 7 (VIIIa Legislatura).

— Assegnato per il parere alle commissioni consiliari permanenti IIIa «Servizi e politiche sociali - igiene e sanità - istruzione - cultura - sport», con competenza in sede referente e Ia «Affari istituzionali - programmazione - bilancio - finanze e patrimonio - organizzazione e personale - enti locali», con competenza in sede consultiva, il 22 giugno 2005. Proposta di legge:

— di iniziativa del consigliere Laffranco depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 25 novembre 2005, atto consiliare n. 253 (VIIIa Legislatura).

— Assegnato per il parere alle commissioni consiliari permanenti IIIa «Servizi e politiche sociali - igiene e sanità - istruzione - cultura - sport», con competenza in sede referente e Ia «Affari istituzionali - programmazione - bilancio - finanze e patrimonio - organizzazione e personale - enti locali», con competenza in sede consultiva, il 28 novembre 2005.

— Espletata sull’atto proposto dalla Giunta regionale una audizione in data 30 settembre 2005.

— La IIIa commissione consiliare permanente ha unificato la discussione sugli atti nn. 7 e 253, assumendo come testo base quello presentato dalla Giunta regionale.

— Istituita apposita sottocommissione, in data 19 gennaio 2006, per l’esame abbinato degli atti e la conseguente formulazione di un testo unificato.

— Testo licenziato dalla IIIa commissione consiliare permanente il 2 marzo 2006, con parere e relazioni illustrate oralmente dal presidente Rossi Gianluca per la maggioranza e dal consigliere Laffranco per la minoranza e con il parere consultivo espresso dalla Ia commissione consiliare permanente (Atto n. 7-253/ BIS).

— Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21 marzo 2006, deliberazione n. 57.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Relazioni con il Consiglio regionale - Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti - B.U.R. e Sistema Archivistico - Sezione Promulgazione leggi, emanazione regolamenti e decreti, relazioni con il Consiglio regionale), ai sensi dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE

Nota all’art. 1:

La Costituzione della Repubblica italiana, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, (pubblicata nella G.U. n. 298 del 27 dicembre 1947, E.S.), è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Il Titolo V della Costituzione è stato modificato dalle Leggi Costituzionali 22 novembre 1999, n. 1 (in G.U. n. 299 del 22 dicembre 1999) e 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001).

Nota all’art. 2, comma 2:

Si riporta il testo dell’art. 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante «Norme sul diritto agli studi universitari», pubblicata nella G.U. n. 291 del 12 dicembre 1991: «20. — Studenti stranieri. — 1. Gli studenti di nazionalità straniera fruiscono dei servizi e delle provvidenze previste dalla presente legge e dalle leggi regionali nei modi e nelle forme stabilite per i cittadini italiani.

2. Gli studenti di cui al comma 1 fruiscono dei servizi e delle provvidenze per concorso; essi fruiscono dell’assistenza sanitaria con le modalità di cui all’articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, ed all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

3. Gli studenti, cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o di rifugiato politico, sono equiparati, agli effetti della presente legge, ai cittadini italiani.

4. Ai fini di cui al comma 3, il Ministero degli affari esteri, entro il mese di settembre di ciascun anno ed in prima applicazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica alle regioni quali studenti abbiano diritto alle prestazioni regionali ai sensi dei commi 2 e 3.

5. Il permesso di soggiorno per gli studenti stranieri, che non siano lavoratori, fatte salve le norme sull’ingresso ed il soggiorno degli stranieri, è concesso con riferimento all’anno accademico e può venire rinnovato solo ove lo studente possegga i requisiti di merito di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), o previsti da particolari disposizioni legislative. Sono fatte salve, comunque, le disposizioni comunitarie in materia.

6. Le università comunicano ogni tre mesi alle questure territorialmente competenti l’elenco degli studenti stranieri iscritti alle università e non rientranti nelle categorie di cui al comma 5 e prendono gli opportuni contatti con il Ministero dell’interno per la eventuale regolarizzazione delle loro posizioni. ».

Nota all’art. 4, comma 1:

Il testo dell’art. 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante «Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria» (pubblicata nel S.O. al B.U.R. n. 11 del 2 marzo 2000), è il seguente: «5. — Concertazione e partenariato istituzionale e sociale. — 1. La Giunta regionale promuove le più ampie forme di concertazione- partenariato istituzionale e sociale ai fini della predisposizione delle proposte di atti di programmazione regionale.

2. Il partenariato sociale si attua, anche con riferimento a esperienze nazionali e comunitarie, attraverso l’istituzione di un tavolo di concertazione a cui partecipano i soggetti indicati all’articolo 4, comma 1. Entro tre mesi dall’inizio di ogni legislatura, la Giunta regionale definisce la composizione del tavolo di concertazione e gli ambiti di attività. Le specifiche sessioni di concertazione vengono precisate d’intesa con le rappresentanze economico-sociali all’inizio di ogni anno. La Giunta regionale, nella definizione delle regole di selezione dei partecipanti, si ispira ai criteri del pluralismo delle istanze, della rappresentatività generale dei soggetti, della specifica competenza tecnica rispetto agli strumenti oggetto di esame partenariale.

3. Il partenariato istituzionale si esplica, per quanto concerne gli Enti locali, attraverso le conferenze partecipative sugli atti di programmazione regionale di cui all’articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34, e con riferimento all’attività del Consiglio delle autonomie locali di cui all’articolo 15 della medesima legge.

4. Gli altri interlocutori regionali, nazionali e comunitari, di cui all’articolo 4, comma 2, possono essere chiamati a partecipare alle sessioni di partenariato sociale ed istituzio nale di cui al presente articolo in ragione delle loro competenze di istituto o con riferimento a specifiche normative.

5. La Giunta regionale attua e promuove la più ampia partecipazione alle istanze di concertazione e partenariato promosse dal Governo e dalle istituzioni dell’Unione Europea. Nell’ambito di tale attività, la Giunta regionale cura i collegamenti con le altre Regioni ai fini della proposizione di istanze e programmi comuni.».

Nota all’art. 9, comma 1:

Il testo dell’art. 13 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2, recante «Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale» (pubblicata nel S.O. al B.U.R. n. 6quo;attività del Consig del 9 febbraio 2005), è il seguente: «13. — Autonomia delle Agenzie regionali. — 1. Le Agenzie regionali aventi carattere strumentale, per la gestione unitaria delle funzioni regionali attribuite, sono dotate di autonomia gestionale, amministrativa, organizzativa e finanziaria. Le Agenzie regionali esercitano le attività di propria competenza ai sensi delle singole discipline normative, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e dell’ordinamento contabile regionale.

2. Le Agenzie di cui al comma 1 dispongono di proprio personale ovvero di personale trasferito o comandato dalla Regione o da altre amministrazioni pubbliche.

3. Nel caso in cui venga operata con legge regionale la riforma dell’assetto istituzionale delle Agenzie di cui al comma 1, il personale trasferito dalla Regione non più utilizzabile presso le strutture stesse, rientra, a domanda, nell’organico regionale. I criteri per la sua assegnazione sono definiti nell’ambito della contrattazione decentrata dell’Ente.

4. La Giunta regionale, ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, effettua annualmente un monitoraggio sull’andamento complessivo delle politiquo;attività del Consigche organizzative e di gestione del personale assegnato alle Agenzie di cui al comma 1, in concomitanza con la definizione delle risorse finanziarie assegnate.

5. Le disposizioni contenute nella legge regionale 11 novembre 1983, n. 43 e successive modificazioni sono applicate anche al personale regionale trasferito secondo le modalità contenute nelle singole discipline normative presso aziende e agenzie regionali e presso gli altri enti di diritto pubblico dipendenti dalla Regione.»

Nota all’art. 14, comma 1:

Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, recante «Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili», è pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 37 del 14 febbraio 1992.

Nota all’art. 15, commi 1 e 2:

Il testo dell’art. 7 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (si veda la nota all’art. 9, comma 1), è il seguente: «7. — Incarico di direttore regionale. — 1. L’incarico di direttore regionale viene conferito dal Presidentequo;attività del Consig della Giunta regionale, su proposta della Giunta stessa, è disciplinato con contratto di diritto privato ed è rinnovabile.

2. La durata dell’incarico non può eccedere quella della legislatura regionale. Al termine di ciascuna legislatura, al fine di garantire la continuità nell’esercizio delle funzioni, il rapporto con il direttore &egrava specifiche normative.

e; prorogato fino alla data di nomina del successore, ma comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dall’insediamento della nuova Giunta regionale.

 

3. L’incarico di direttore è fiduciario ed è conferito a dirigenti dotati di professionalità adeguata rispetto alle funzioni da svolgere, in possesso di diploma di laurea, appartenenti alle amministrazioni delle regioni, dello Stato o di altri enti pubblici, oppure ad aziende private, a settori della ricerca e dell’università o alle libere professioni.

4. Le modalità e i termini per il conferimento dell’incarico sono definiti con i regolamenti di cui all’articolo 3.».

Nota all’art. 16, comma 1:

Per la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2, si veda la nota all’art. 9, comma 1.

Note all’art. 18, commi 3, lett. b) e 5:

— Si riporta il testo degli artt. 16 e 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (si veda la nota all’art. 2, comma 2): «16. — Prestiti d’onore. — 1a specifiche normative.

. [Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), possono essere concessi dalle aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, prestiti d’onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi] (*).

 

2. [Il prestito d’onore è rimborsato ratealmente, senza interessi, dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell’inizio di un’attività di lavoro dipendente o autonomo. La rata di rimborso del prestito non può superare il 20 per cento del reddito del beneficiario. Decorsi coquo;attività del Consigmunque cinque anni dal completamento o dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non abbia iniziato alcuna attività lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale] (*).

3. [Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalità per la concessione dei prestiti d’onore e, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, provvedono alla concessione di gara specifiche normative.

anzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le convenzioni che in materia le regioni stipulano con aziende ed istituti di credito devono disciplinare: a) i termini di erogazione rateale del prestito in relazione all’inizio dei corsi e ai livelli di profitto; b) le penali a carico dell’azienda o dell’istituto di credito per il ritardo nell’erogazione delle rate del prestito] (*).

 

4. Ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente articolo, è istituito, per gli anni 1991 e 1992, presso il Ministero, un «Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore ». Il Fondo è ripartito per i medesimi anni fra le regioni che abbiano attivato le procedure per la concessione dei prestiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L’importo assegnato a ciascuna regione non può essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa per le finalità di cui al presente articolo. (**)

(*) Commi abrogati dall’art. 4, comma 103, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 13-21 ottobre 2004, n. 308 (G.U. 27 ottobre 2004, n. 42 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del citato comma 103, nella parte in cui non prevede che l’abrogazione delle norme ivi indicate decorra dalla data di entrata in vigore della disciplina attuativa del prestito fiduciario. (**) La L. 11 febbraio 1992, n. 147 (G.U. 21 febbraio 1992, n. 43), ha disposto che gli interventi previsti dagli articoli 16 e 17 sono attuati con le medesime modalità e procedure anche per gli anni successivi. «21. — Beni immobili e mobili. — 1. Alle regioni è concesso l’uso perpetuo e gratuito dei beni immobili dello Stato e del materiale mobile di qualsiasi natura in essi esistente, destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari.

2. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ai beni di cui al comma 1, nonché ogni eventuale tributo, sono posti a carico delle regioni.

3. Alle regioni è concesso l’uso dei beni immobili delle università e del materiale mobile in essi esistente, destinati esclusivamente alla realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere universitarie.

4. Per i beni di cui al comma 3, le modalità dell’uso ed il relativo canone sono determinati, sulla base di una stima del valore dei beni effettuata dall’ufficio tecnico erariale, con apposita convenzione tra regione e università da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’uso può essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti dalla proprietà dei beni.

5. Qualora, per qualsiasi ragione, venga meno la destinazione di cui al presente articolo, i beni devono essere riconsegnati all’università o allo Stato.

6. Nel caso di beni immobili non destinati esclusivamente alle finalità di cui ai commi 1 e 3, l’uso di parte degli stessi connesso alla realizzazione del diritto agli studi universitari è disciplinato con apposita convenzione tra regione e Stato o tra regione ed università.

7. Le regioni subentrano alle università e alle opere universitarie, aventi sede nel loro territorio, nei rapporti contrattuali da esse conclusi con terzi, relativi all’uso dei beni immobili e mobili destinati alla realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere universitarie.

8. All’accertamento dei beni di cui ai commi 1, 3 e 6 provvede, per ciascuna regione sede di università, una commissione nominata dal Ministro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Le commissioni, composte da rappresentanze paritetiche della regione, del comune, dell’università, del Ministero e del Ministero delle finanze, accertano, nel termine di novanta giorni dalla costituzione, la condizione giuridica dei beni stessi.

10. Lo Stato e le università hanno facoltà di concedere in uso alle regioni, per i fini indicati nella presente legge, altri immobili mediante apposite convenzioni. L’uso può essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti allo Stato o all’università dalla proprietà dei beni.».

Note all’art. 22:

— La legge regionale 12 agosto 1994, n. 26, recante «Norme sul diritto allo studio universitario», è pubblicata nell’E.S. al B.U.R. n. 37 del 25 agosto 1994.

— La legge regionale 23 ottobre 2002, n. 17, recante «Integrazioni della legge regionale 12 agosto 1994, n. 26 - Norme sul diritto allo studio universitario», è pubblicata nel B.U.R. n. 48 del 6 novembre 2002.

— La legge regionale 1 settembre 1981, n. 66, recante «Istituzione dell’Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario», è pubblicata nel B.U.R. n. 49 del 9 settembre 1981.

— La legge regionale 24 dicembre 1982, n. 59, recante «Modificazioni ed integrazioni delle L.R. 1° settembre 1981, n. 66, istitutiva dell’Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario, e L.R. 23 gennaio 1982, n. 2, recante norme per l’inquadramento nel ruolo regionale del personale proveniente dallo Stato e dagli altri Enti disciolti ai sensi del D.P.R. n. 616/1977 e delle L. n. 641 del 1978 e L. n. 349 del 1977», è pubblicata nel B.U.R. n. 77 del 29 dicembre 1982.

— La legge regionale 26 marzo 1984, n. 18, recante «Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1° settembre 1981, n. 66, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 24 dicembre 1982, n. 59. Norme sul funzionamento dell’ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario», è pubblicata nell’E.S. al B.U.R. n. 24 del 29 marzo 1984.

— La legge regionale 5 marzo 1986, n. 10, recante «Elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) - Modificazioni della durata del mandato», è pubblicata nel B.U.R. n. 20 del 12 marzo 1986.

— La legge regionale 22 agosto 1986, n. 40, recante «Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1° settembre 1981, n. 66, così modificata e integrata dalle L.R. 24 dicembre 1982, n. 59, e L.R. 26 marzo 1984, n. 18», è pubblicata nel B.U.R. n. 66 del 28 agosto 1986.

— La legge regionale 30 agosto 1988, n. 32, recante «Ulteriore modificazione della legge regionale 1° settembre 1981, n. 66. Istituzione dell’ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitari», è pubblicata nel B.U.R. n. 59 del 6 settembre 1988.

— Il regolamento regionale 9 luglio 1982, n. 2, recante «Norme per l’elezione degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell’Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario (art. 6 della L.R. n. 66 del 1981)», è pubblicato nel B.U.R. n. 40 del 14 luglio 1982. Nota all’art. 23, commi 1, 2, 5 e 6: Per la legge regionale 12 agosto 1994, n. 26, si vedano le note all’art. 22. Note all’art. 24, commi 1 e 2:

— Per la legge regionale 12 agosto 1994, n. 26, si vedano le note all’art. 22.

— Il testo dell’art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si veda la nota all’art. 4, comma 1), è il seguente: «27.

— Legge finanziaria regionale.

— Omissis. 3. La legge finanziaria regionale stabilisce:

Omissis.

c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;

Omissis.».

Data a Perugia, addì 28 marzo 2006 LORENZETTI

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