Deliberazione Giunta Regionale 30 maggio 2006, n. 730
Calendario scolastico regionale anno 2006/2007.
| Ente | Giunta Regionale |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 73 15/06/2006 |
| Regione | Puglia |
thesaurus: Lavoro:Contratti di lavoro:Contratto di apprendistato
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale
L'Assessore con delega al Diritto allo Studio (Pubblica istruzione, Università, Beni Culturali, Musei, Archivi, Biblioteche, Ricerca scientif1ca) sulla base dell'istruttoria espletata dall'Uff1cio "Edilizia Scolastica", sottoscritta dal Dirigente dell'Ufficio, fatta propria dal Dirigente del Settore, riferisce:
Visto l'art. 138 del Decreto Legislativo 31.3.1998, n° 112, che ha delegato alle Regioni una serie di funzioni amministrative, tra le quali la determinazione annuale del calendario scolastico;
Visto il D.M. 26.6.2000, n° 234 concernente il regolamento in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 8.3.1999, n° 275;
Visto l'art. 117 della Costituzione Italiana, come modif1cato dalla Legge Costituzionale 18.10.2001 n° 3;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con Decreto Legislativo 16.4.1994, n° 297 e successive integrazioni e modif1cazioni, che, all'art. 74 comma 2 fissa al 30 giugno il termine delle attività didattiche;
Vista la Legge Regionale 30.11.2000, n° 22, avente per oggetto: "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali"
Vista la Legge Regionale 11.12.2000, n° 24, relativa al conferimento di funzioni e compiti amministrativi in varie materie, compresa l'istruzione scolastica ed, in particolare, l'art. 25 lett. e);
Visto che il D.P.R. 8.3.1999, n° 275, avente per oggetto:
"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della Legge 15.3.1997, n° 59", riserva alle istituzioni scolastiche:
• Gli adattamenti del calendario scolastico nel rispetto del disposto dell'art. 74, 3° comma, del D.L.vo n.297 del 1994 relativo allo svolgimento di non meno di 200 giorni di lezione;
• La scansione temporale della valutazione degli apprendimenti degli alunni e della suddivisione del periodo delle lezioni;
• Il calendario degli scrutini e delle valutazioni intermedie e finali degli alunni;
• La fissazione degli esami, ad esclusione di quelli di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore;
Vista la Legge 28.3.2003 n.53, contenente la delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale;
Richiamata la competenza del Ministero della Pubblica Istruzione in merito:
- alla determinazione per l'intero territorio nazionale della data di inizio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria superiore;
- all'indizione eccezionale, in corso d'anno, di sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualif1cazione professionale e di licenza di maestro d'arte per sovvenire alle esigenze di riconversione professionale dei lavoratori, specie se in mobilità;
- alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale; Considerato che il calendario delle festività nazionali è determinato come segue:
• Tutte le domeniche;
• 1° novembre, festa di tutti i Santi;
• 8 dicembre, Immacolata Concezione;
• 25 dicembre, Natale;
• 26 dicembre, S. Stefano;
• 1° gennaio, Capodanno;
• 6 gennaio, Epifania;
• lunedì dopo Pasqua;
• 25 aprile, anniversario della Liberazione;
• 1° maggio, festa del Lavoro;
• 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
Considerato che nella determinazione dei giorni utili è stato previsto un ampio margine temporale, per consentire alle istituzioni scolastiche di definire gli adattamenti più opportuni alle esigenze del piano dell'offerta formativa;
Sentita la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
Sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria;
Ritenuto di deflnire le determinazioni regionali in materia di calendario scolastico, nel rispetto del D.P.R. n.275/99, in modo da consentire alle istituzioni scolastiche la programmazione e l'organizzazione delle proprie attività;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI".
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale;
Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, si propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera d)
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Edilizia Scolastica e dal Dirigente del Settore Diritto allo Studio, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di determinare il seguente Calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2006/2007:
18 settembre 2006 inizio delle lezioni
9 giugno 2007 termine delle lezioni
30 giugno 2007 termine delle attività educative nelle scuole dell'infanzia
- In tutte le scuole le lezioni saranno sospese, oltre che per le Festività Nazionali citate in premessa, anche per:
- Vacanze natalizie dal 23 dicembre 2006 al 6 gennaio 2007;
- Vacanze pasquali dal 4 all'11 aprile 2007;
- Ricorrenza del Santo Patrono (qualora coincida con un giorno in cui non si effettuino lezioni o attività educative e didattiche non si darà luogo ad alcun recupero).
- Per la Scuola dell'Infanzia, nel periodo successivo al 9 giugno 2007, può essere previsto che, nell'ambito delle complessive attività individuate dal Piano dell'offerta formativa, funzionino le sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla bas,e delle effettive esigenze rappresentate dalle famiglie.
- Nelle scuole elementari, medie inferiori e negli istituti superiori il periodo delle lezioni è determinato in 202 giorni (203 se la Festa del Santo Patrono non coincide con un giorno di lezione). Nelle scuole dell'infanzia il periodo delle attività educative è determinato in 220 giorni (221 se la Festa del Santo Patrono non coincide con un giorno di attività).
- Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa loro riconosciuta dall'art. 5 del D.P.R. 8.3.1999, n° 275, possono disporre adattamenti al calendario scolastico stabilito dalla Regione in relazione alle esigenze derivanti dall'attuazione del proprio piano dell'offerta formativa, promuovendo al riguardo ogni forma utile di raccordo con le altre istituzioni scolastiche operanti nel medesimo territorio e con gli enti locali, tenuti all'organizzazione dei servizi di supporto. Tali adattamenti vanno stabiliti nel rispetto del disposto dell'art. 74, 3° comma, del D.Lgs. n° 297/1994 relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione o, in caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline ed attività, del disposto dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n° 275/99, relativo all'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed al rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie, nonché, nell'una e nell'altra ipotesi, dalle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola. Si rappresenta, comunque, la necessità di tener conto dell'eventualità di eventi non previsti che comportino la sospensione del servizio scolastico, che, se dovuti a causa di forza maggiore, non danno luogo a recupero. L'inizio delle lezioni può essere organizzato in modo tale da consentire lo svolgimento di corsi di recupero e di sostegno.
- Per consentire un'efficace programmazione del servizio scolastico, le relative deliberazioni dei Consigli di Circolo o di Istituto andranno assunte, di norma, entro il 30 giugno 2006 e andranno notificate, oltre che agli Uffici periferici dell'Amministrazione Scolastica, al personale scolastico, agli alunni e alle loro famiglie, agli Enti Locali .
- di notificare - a cura del Settore Diritto allo Studio - il presente provvedimento all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia .
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.





