Deliberazione Giunta regionale 5 giugno 2006, n. 415
Modalità di attivazione dei tirocini estivi di orientamento per l'anno 2006.
| Ente | LA GIUNTA REGIONALE |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 26 26/06/2006 |
| Regione | Toscana |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge 24 giugno 1997 n. 196 “Norme in ma- teria di promozione dell’occupazione” e in particolare l’art. 18, recante “Tirocini formativi e di orientamento”;
Visto il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 25 marzo 1998 n. 142 “Regolamento recante norma di attuazione dei principi e criteri di cui all’art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento”;
Vista la L. 14 febbraio 2003 n. 30, recante “Norme in materia di occupazione e mercato del lavoro”;
Visto il D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e di mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”;
Considerato che l’art. 60 del citato D.Lgs. 276/2003, recante “Tirocini estivi di orientamento” è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 50/05 dalla Corte Costituzionale che ha stabilito che “la disciplina dei tirocini estivi di orientamento, dettata senza alcun collegamento con rapporti di lavoro e non preordinata in via immediata ad eventuali assunzioni, attiene alla formazione professionale di competenza esclusiva delle Regioni”;
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32, “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” così come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 1 febbraio 2005 n. 20;
Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/02, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 22/R del 2 febbraio 2005;
Considerato che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 60 del D.Lgs. 276/2003 con la citata Sentenza n. 50/2005 della Corte Costituzionale, si determina l’impossibilità di effettuare i tirocini estivi di orientamento con conseguente pregiudizio sia per le imprese sia per i soggetti interessati, che hanno la possibilità di svolgere nel periodo estivo una esperienza formativa;
Vista la propria precedente delibera G.R. n. 705 del 4 Luglio 2005 recante le modalità di attivazione dei tirocini estivi di orientamento per l’anno 2005;
Preso atto delle risultanze della specifica attività di monitoraggio, effettuata secondo quanto previsto dalla citata delibera di Giunta Regionale n. 705 del 4 luglio 2005;
Ritenuto opportuno riproporre anche per l’anno 2006 le modalità di attivazione dei tirocini estivi di orientamento;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale Permanente Tripartita in data 24/05/2006 e preso atto dell’iscrizione all’ordine del giorno del Comitato di Coordinamento Istituzionale nella seduta del 24/05/06;
A voti unanimi
DELIBERA
- di stabilire che:
1. si definiscono tirocini estivi di orientamento i tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini formativi, orientativi e di addestramento;
2. i tirocini estivi di orientamento possono essere promossi dai Servizi per l’impiego delle Province, dagli Istituti scolastici e dalle Università;
3. il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell’anno accademico e scolastico e l’inizio di quello successivo. Tale durata è quella massima in caso di pluralità di tirocini;
4. eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante non possono superare l’importo massimo mensile di 600 Euro;
5. per ogni impresa il numero dei tirocini estivi è limitato al 15% degli addetti, compresi i lavoratori stagionali a tempo determinato e gli interinali stagionali, con arrotondamento all’unità superiore;
6. salvo quanto previsto ai punti precedenti ai tirocinanti estivi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 18 della legge n. 196 del 1997 e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 25 marzo 1998 n. 142;
7. le disposizioni del presente atto hanno efficacia per l’anno 2006 e saranno oggetto di specifica attività di monitoraggio da parte delle Province anche al fine di determinare le soluzioni per gli anni successivi.
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità, ai sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo di procedimento amministrativo regionale. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato alla piena conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della L.R. n. 18/96.





