Deliberazione Giunta Regionale 13 giugno 2006, n. 1869
Piano annuale degli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario.anno accademico 2006-2007.legge regionale 7.4.1998, n. 8 (art. 37).
| Ente | GIUNTA REGIONALE |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 62 11/07/2006 |
| Regione | Veneto |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore regionale alle Politiche dell'Istruzione e della Formazione, Elena Donazzan, riferisce quanto segue.
Ai sensi dell'articolo 37 della Legge Regionale 7.4.1998, n. 8, la Giunta Regionale deve approvare, ogni anno, il piano degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario (D.S.U.), sulla base degli indirizzi del Programma Triennale per il D.S.U. ed in conformità al regolamento emanato in attuazione dell'articolo 4 della L. n. 390/1991.
Nelle more della determinazione, da parte dello Stato, dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di D.S.U, in relazione al nuovo art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, anche il piano annuale per l'A.A. 2006-2007 si pone in posizione di sostanziale continuità rispetto ai piani annuali immediatamente precedenti.
Esso, infatti, si colloca all'interno del medesimo quadro normativo, costituito dalla L.R. n. 15/1996, dalla L.R. n. 8/1998, dal Programma Triennale per il D.S.U. (tuttora vigente, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 29 dell'11.7.2001) e dal D.P.C.M. 9.4.2001 sull'Uniformità di trattamento nel D.S.U. (tuttora vigente).
1. Il contenuto del piano.
Secondo quanto previsto dalla normativa summenzionata, il piano deve stabilire:
a) i criteri e le modalità, inerenti la formazione delle graduatorie per la fruizione delle borse di studio e dei servizi abitativi;
b) gli importi (massimi e minimi) delle borse di studio;
c) l'entità minima delle tariffe per l'utilizzo delle mense e delle strutture abitative;
d) i criteri per il riparto del fondo tra gli ESU-ARDSU per le spese di funzionamento;
e) l'entità dei contributi sostitutivi dell'alloggio;
f) il limite dei posti letto disponibili per gli studenti stranieri;
g) le agevolazioni in favore degli studenti portatori di handicap.
Il piano, inoltre, stabilisce:
h) la ripartizione del Fondo "Interventi regionali per il diritto allo studio universitario e la mobilità degli studenti" (Capitolo di Uscita n. 71208 del Bilancio regionale 2006) pari a 2.300.000,00 Euro;
i) i criteri di riparto tra gli Atenei e gli Esu-Ardsu veneti delle risorse aggiuntive regionali da destinarsi a borse di studio per l'A.A. 2006/2007;
l) i criteri di riparto tra gli Atenei e gli Esu-Ardsu delle risorse regionali da destinarsi al sostegno della mobilità internazionale degli studenti per l'A.A. 2006/2007;
m)i criteri di riparto dell'eventuale fondo integrativo statale di cui all'art. 16 della L. n. 390/1991, per borse di studio A.A. 2006/2007.
In riferimento a ciascuno dei punti sopra esposti, si propone quanto segue:
a) i criteri e le modalità inerenti la formazione delle graduatorie per la fruizione delle borse di studio e dei servizi abitativi sono quelli previsti dal D.P.C.M 9.4.2001, secondo quanto disposto nell'Allegato A;
in merito all'assegnazione della borsa di studio regionale agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno (matricole) dei corsi (di laurea, di laurea specialistica, di laurea specialistica a ciclo unico, di specializzazione, di dottorato di ricerca), si conferma, nei confronti delle matricole extraUe, la riserva (limite massimo) del 3% delle risorse complessivamente destinate alle matricole (riserva già stabilita a partire dall'A.A. 2005/06, con D.G.R. n. 1500 del 21.6.2005);
in merito ai destinatari dei benefici, riconoscendosi la rilevanza che la figura dello studente a tempo parziale sta assumendo nel sistema universitario nazionale ed in particolare veneto (hanno attivato questa figura gli Atenei veneziani e l'Ateneo veronese), si è ritenuto ragionevole ammettere, al beneficio-borsa di studio, per la prima volta, in via del tutto sperimentale, come consentito dall'art. 3, comma 1, lettera p), della L.R. n. 8/1998 e dall'art. 2, comma 2, del D.P.C.M. 9.4.2001, anche gli studenti non impegnati a tempo pieno ai sensi del D.M. n. 509/1999 e del D.M. n. 270/2004; in particolare, si è prevista l'attribuzione del predetto beneficio agli studenti a tempo parziale, per ragioni di lavoro, salute e famiglia, opportunamente documentate, iscritti ai corsi di Laurea (triennale) ed ai corsi di Laurea Specialistica (ora magistrale) delle Università, prevedendo per gli stessi specifici requisiti di merito per l'accesso al beneficio e l'erogazione di una borsa di studio di importo ridotto, rispetto agli studenti a tempo pieno, secondo le modalità di cui all'Allegato A;
b) gli importi massimi delle borse di studio regionali, ai sensi del DPCM 9.4.2001 e della L.R. n. 15/1996, debbono essere aggiornati in base alla variazione dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativa all'anno solare precedente a quello d'inizio dell'Anno Accademico (la variazione è pari all'1,7% per il 2005);
gli importi minimi delle borse di studio vengono aggiornati, conseguentemente, in base all'incremento apportato agli importi massimi delle stesse, secondo quanto disposto nell'Allegato A;
c) l'entità minima delle tariffe per il servizio di ristorazione e per il servizio abitativo resta invariata, secondo quanto disposto nell'Allegato A;
d) i criteri per il riparto del Fondo regionale 2007, tra gli ESU-ARDSU, per le spese di funzionamento, restano quelli già approvati con i precedenti piani, secondo quanto disposto nell'Allegato A;
e) l'entità dei contributi sostitutivi del servizio abitativo resta confermata in € 1.500,00, secondo quanto disposto nell'Allegato A;
f) resta confermata, per i soli studenti extraUe matricole,la riserva del 10 % sui posti-alloggio riservati agli studenti matricole in generale (30%), in quanto si è ritenuto così di continuare ad attribuire il giusto rilievo agli studenti extraUE iscritti agli anni successivi al primo idonei al beneficio, i quali garantiscono continuità nella carriera scolastica, secondo quanto disposto nell'Alllegato A;
resta confermata, per gli studenti extraUe, la possibilità di una assegnazione degli eventuali posti-alloggio residui, in misura non eccedente il 10%, sempre nel rispetto della percentuale di distribuzione dei posti-alloggio tra matricole ed iscritti agli anni successivi, dando priorità agli idonei, secondo quanto disposto nell'Allegato A;
g) le agevolazioni in favore degli studenti portatori di handicap sono confermate, secondo quanto disposto nell'Allegato A;
h) il Fondo "Interventi regionali per il diritto allo studio universitario e la mobilità degli studenti", pari ad € 2.300.000,00, in attuazione degli obiettivi specifici del Programma Regionale triennale per il D.S.U. (incremento del numero di percettori di borsa di studio regionale e sostegno della mobilità internazionale degli studenti), va destinato per l'importo più rilevante, pari ad € 1.610.000,00 (70% delle risorse disponibili), a borse di studio regionali, e per l'importo di € 690.000,00 (25% delle risorse disponibili), al sostegno della mobilità internazionale degli studenti;
i) i criteri di riparto tra gli Atenei e gli Esu-Ardsu delle risorse aggiuntive regionali per borse di studio regionali A.A. 2006/2007 sono stati elaborati in base ad un percorso logico-giuridico di equità, che tiene conto degli studenti idonei ma non percettori di borse di studio (nelle graduatorie stilate dalle Università e dagli Esu-Ardsu per l'A.A. 2006/2007) e del fabbisogno di risorse necessario per soddisfare i predetti studenti, secondo quanto disposto nell'Allegato A;
a quest'ultimo riguardo si precisa che, al fine di determinare il fabbisogno di ciascuna Istituzione, non verrà considerato l'eventuale autonomo impegno finanziario che le Istituzioni beneficiarie attestino di aver destinato alla medesima finalità;
l) il criterio di riparto tra gli Atenei e gli Esu-Ardsu delle risorse regionali per mobilità internazionale degli studenti A.A. 2006/2007, in applicazione delle indicazioni del Programma Triennale per il D.S.U. già citato e dell'art. 10 del D.P.C.M. 9.4.2001, in continuità con l'A.A. 2005/2006, viene individuato con riferimento al numero degli studenti idonei alla borsa di studio (vincitori e non) nell'A.A. 2006/2007;
m)i criteri di riparto dell'eventuale Fondo integrativo statale per borse di studio A.A. 2006/07 sono gli stessi di cui al punto i), secondo quanto disposto nell'Allegato A.
2. La gestione degli interventi.
Per quanto concerne la gestione degli interventi, ai sensi dell'art. 3, co. 5, periodo secondo, della L.R. n. 8/1998, si ritiene di affidare, tramite apposita Convenzione (Allegato B), agli Atenei veneti, anche per l'A.A. 2006/2007, la gestione delle borse di studio regionali (comprese quelle finanziate con risorse aggiuntive regionali e quelle per mobilità internazionale) per gli studenti iscritti agli Atenei stessi, incaricandoli, nel contempo, della riscossione della tassa regionale per il D.S.U. A.A. 2006/2007, versata dai predetti studenti, così come consentito dall'art. 6 della L.R. n. 15/1996.
Pertanto, l'Università di Padova, l'Università Cà Foscari di Venezia, l'Università di Verona e l'Università IUAV di Venezia provvederanno a stabilire le graduatorie per le borse di studio e ad effettuare i rimborsi della tassa regionale per il D.S.U. (ex art. 18, co. 6, della L.R. n. 8/1998) agli studenti vincitori o risultati idonei nelle graduatorie delle borse di studio regionali, nonché agli studenti vincitori di borse di studio attribuite da altri Enti Pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli stabiliti per le borse di studio regionali.
La concessione delle borse di studio avverrà sulla base di una collaborazione tra Atenei ed Esu-Ardsu, che prevede l'invio tempestivo a questi ultimi degli elenchi dei vincitori di borse di studio.
Ai fini della valutazione delle condizioni economiche degli studenti per l'accesso ai benefici del D.S.U., ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. 9.4.2001 si applicherà la disciplina I.S.E.E. per gli studenti che debbono autocertificare la propria condizione economica.
Valutata l'esperienza maturata nei precedenti anni accademici, appare opportuno accogliere la proposta degli Atenei veneti, gestori delle borse di studio regionali per gli studenti iscritti agli Atenei stessi, di procedere alla stipula delle convenzioni con i C.A.A.F., i quali provvederanno al calcolo dell'I.S.E.E. di cui al D.P.C.M. 9.4.2001 ed alla trasmissione dello stesso agli Atenei.
Del pari, analoghe convenzioni con i C.A.A.F. potranno essere stipulate anche dagli Esu-Ardsu veneti, gestori delle borse di studio regionali per gli studenti iscritti alle Accademie di Belle Arti, ai Conservatori di Musica e alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, laddove gli Esu-Ardsu stessi lo ritengano opportuno.
Gli Atenei e gli Esu-Ardsu procederanno autonomamente alla stipula delle predette convenzioni.
Viene così garantita l'esigenza, manifestata dagli Atenei veneti, di adeguare la gestione del servizio alle proprie peculiari necessità.
Ciò posto, la Regione Veneto intende comunque far sì che la procedura per il calcolo dell'I.S.E.E. sia gestita dalle Istituzioni interessate nel rispetto di due fondamentali obiettivi: da un lato dovranno essere assicurati alla popolazione studentesca degli standard qualitativi minimi; dall'altro, in ottemperanza ai criteri di economicità ed efficienza che devono caratterizzare l'azione amministrativa, la partecipazione regionale ai costi conseguenti alla stipula delle convenzioni con i C.A.A.F. dovrà essere contenuta entro una soglia massima.
Sotto il primo profilo si ritiene necessario che il servizio assicurato dai C.A.A.F. convenzionati, che dovrà essere completamente gratuito per lo studente, sia caratterizzato da una adeguata presenza sul territorio, anche extraregionale, delle sedi C.A.A.F., ottenuta rapportando la capillarità del servizio alla presenza studentesca sul territorio.
Per quanto concerne la compartecipazione regionale ai costi derivati dalle convenzioni stipulate dagli Atenei con i C.A.A.F., avuto riguardo alle comunicazioni presentate dagli Atenei veneti con riferimento all'A.A. 2005/2006, si propone di assicurare, attraverso gli Esu-Ardsu, la copertura del 50% del costo che verrà attestato dall'Istituzione che si aggiudicherà il più basso prezzo unitario per la gestione delle pratiche, fino ad un importo massimo complessivo per tutte le Università di Euro 19.000,00.
Ai sensi dell'art. 9, co. 5, del D.P.C.M. 9.4.2001 ed in virtù dell'accordo stipulato tra la Regione e le rappresentanze elettive degli studenti in data 5.10.2001, qualora la Regione, tramite gli Esu-Ardsu, sia in grado di assicurare il servizio abitativo e/o di ristorazione con un'adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso di studi, la borsa di studio verrà erogata agli studenti in parte in denaro ed in parte in servizi.
Pertanto, le Università verseranno entro il 31.01.2007 agli Esu-Ardsu il seguente valore monetario del servizio abitativo e/o di ristorazione garantito agli studenti fuori-sede borsisti e del servizio di ristorazione garantito agli studenti pendolari borsisti:
Studente fuori sede: 1.500,00 Euro in caso di solo alloggio;
2.100,00 Euro in caso di alloggio + 1 pasto giornaliero;
600,00 Euro in caso di 1 pasto giornaliero;
Studente pendolare: 400,00 Euro o l'eventuale importo ridotto (riduzione comunque non superiore ai 100,00 Euro) in caso di 1 pasto giornaliero.
Sempre ai sensi dell'art. 9, co. 5, del D.P.C.M. 9.4.2001, si propone di demandare agli Esu-Ardsu l'eventuale accordo con le rappresentanze elettive degli studenti in merito all'erogazione di 2 pasti giornalieri (anziché 1 solo pasto giornaliero) agli studenti fuori sede borsisti, considerate le specifiche esigenze delle realtà locali.
Nell'ipotesi di accordo, gli Atenei verseranno agli Esu-Ardsu entro il 31.1.2007 il seguente valore monetario del servizio di ristorazione (2 pasti giornalieri) garantito agli studenti fuori sede borsisti:
Studente fuori sede: 1.200,00 Euro in caso di 2 pasti giornalieri.
Le borse di studio regionali (comprese quelle finanziate con risorse aggiuntive e quelle per mobilità internazionale), da assegnare agli studenti iscritti ai corsi delle Accademie di Belle Arti, ai corsi del periodo superiore dei Conservatori di Musica ed ai corsi di diploma delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, verranno gestite dagli Esu-Ardsu veneti, cui i predetti studenti verseranno la tassa regionale per il D.S.U., come consentito dall'art. 18, co. 4, della L.R. n. 8/1998.
Qualora gli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni di cui sopra siano contemporaneamente iscritti anche ad un corso di laurea presso uno degli Atenei veneti, l'importo corrispondente al pagamento della tassa per il D.S.U., che lo studente dovrà pagare una sola volta, se versato a favore dell'Università, potrà essere richiesto a quest'ultima dal competente Esu-Ardsu in tutti i casi in cui sia allo stesso dovuto.
Il riparto della competenza territoriale tra gli Esu-Ardsu in ordine alla riscossione della tassa regionale per il D.S.U. e alla gestione degli interventi per il D.S.U. concernenti gli studenti delle Istituzioni succitate resta definito dalle D.G.R. n. 2668/1999 , n. 2694/2000 e n. 3550/2003.
Anche gli Esu-Ardsu, al pari degli Atenei, provvederanno a stabilire le graduatorie per le borse di studio da assegnare agli studenti delle Istituzioni di propria competenza e ad effettuare i rimborsi della tassa regionale per il D.S.U. (ex art. 18, co. 6, della L.R. n. 8/1998) ai predetti studenti risultati vincitori o idonei nelle graduatorie delle borse di studio regionali, nonché ai predetti studenti vincitori di borse di studio attribuite da altri Enti Pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli stabiliti per le borse di studio regionali.
Gli altri interventi di attuazione del D.S.U.(servizio abitativo, servizio di ristorazione, etc.) verranno gestiti dagli Esu-Ardsu veneti, così come previsto dall'art. 3, comma 5, periodo primo, della L.R. n. 8/1998, secondo quanto disposto nell'Allegato A.
3. L'aggiornamento della tassa regionale per il D.S.U.
Inoltre, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 18.6.1996, n.15, va ricordato che la Giunta Regionale deve aggiornare ogni anno l'importo della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario (il cui gettito è destinato all'erogazione di borse di studio regionali), sulla base del tasso d'inflazione programmato relativo all'anno solare d'inizio dell'anno accademico.
Pertanto, rilevato che il tasso d'inflazione programmato per il 2006 è pari all'1,7%, l'importo della tassa regionale per il D.S.U. per l'A.A. 2005/2006 risulta rideterminato in € 99,00;
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
Vista la Legge 2.12.1991, n. 390;
Vista la Legge regionale 18.6.1996, n. 15;
Vista la Legge regionale 7.4.1998, n. 8;
Visto il D.Lgs. 25.7.1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge 21.12.1999, n. 508;
Visto il D.M. n. 509/1999;
Visto il D.P.R. n. 394/1999;
Visto il D.P.C.M. 9.4.2001 sull'Uniformità di trattamento nel D.S.U.;
Visto il Programma Triennale Regionale per il D.S.U. 2001/2003, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 29 dell'11.7.2001;
Visto il D.M. 10.1.2002, n. 38, riguardante le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici;
Visto il D.M. 21.3.2002 "Paesi a basso sviluppo umano-Integrazione elenco";
Visto il D.M. n. 270/2004;
Condivise le considerazioni di cui in narrativa;]
delibera
1) di approvare il Piano Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario A.A. 2006/2007 di cui all'Allegato A - parte integrante del presente provvedimento;
2) di affidare, mediante convenzione, agli Atenei veneti, anche per l'A.A. 2006/2007, la gestione delle borse di studio regionali (comprese quelle finanziate con risorse regionali aggiuntive e quelle per mobilità internazionale) per gli studenti iscritti agli Atenei;
3) di incaricare, mediante convenzione, gli Atenei veneti, anche per l'A.A. 2006/2007, alla riscossione della tassa regionale per il D.S.U. A.A. 2006/2007 versata dagli studenti iscritti agli Atenei (ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 15/1996) ed al rimborso della stessa (secondo quanto stabilito dall'art. 18, comma 6, della L.R. n. 8/1998);
4) di destinare le risorse aggiuntive per il Diritto allo studio universitario, di cui al Capitolo di Uscita n. 71208 del Bilancio Regionale 2006, per l'importo di € 1.610.000,00 a borse di studio per l'A.A.2006/2007 e per l'importo di € 690.000,00 al sostegno della mobilità internazionale degli studenti per l'A.A.2006/2007;
5) di autorizzare, mediante convenzione, gli Atenei veneti, a stipulare convenzioni con i C.A.A.F. per il calcolo dell'ISEE di cui al D.P.C.M. 9.4.2001;
6) di stabilire che la compartecipazione regionale ai costi derivanti dalle convenzioni stipulate con i C.A.A.F., avverrà attraverso gli Esu-Ardsu e coprirà, al massimo, il 50% del costo che verrà attestato dall'Istituzione che si aggiudicherà il più basso prezzo unitario per la gestione delle pratiche, fino ad un importo massimo complessivo di € 19.000,00 per tutte le Università;
7) di approvare, per le finalità di cui ai precedenti punti 3), 4) e 6), lo schema di convenzione tra la Regione Veneto e gli Atenei veneti per la gestione delle borse di studio A.A. 2006/2007, di cui all'Allegato B - parte integrante del presente provvedimento;
8) di affidare agli Esu-Ardsu territorialmente competenti, ai sensi delle D.G.R. nn. 2668/1999, 2694/1999 e 3550/2003, anche per l'A.A. 2006/2007, la gestione delle borse di studio (comprese quelle finanziate con risorse regionali aggiuntive e quelle per mobilità internazionale) per gli studenti iscritti ai corsi delle Accademie di Belle Arti, ai corsi del periodo superiore dei Conservatori di Musica, ai corsi di diploma delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, i quali verseranno la tassa regionale agli Esu-Ardsu, come consentito dall'art. 18, comma 4, della L.R. n. 8/1998;
9) di incaricare gli Esu-Ardsu ad effettuare i rimborsi della tassa regionale per il D.S.U. agli studenti di propria competenza (ai sensi dell'art. 18, comma 6, della L.R. n. 8/1998);
10) di autorizzare gli Esu-Ardsu, laddove lo ritengano opportuno, di stipulare convenzioni con i C.A.A.F. per il calcolo dell'I.S.E.E. di cui al D.P.C.M. 9.4.12001;
11) di affidare agli Esu-Ardsu la gestione degli altri interventi di attuazione del D.S.U., secondo quanto disposto nell'Allegato A -parte integrante del presente provvedimento;
12) di rideterminare l'importo della tassa regionale per il D.S.U. per l'A.A. 2006/2007 in € 99,00.
Allegato 1
Allegato 2





