Testo Coordinato del Decreto-legge 12 giugno 2006, n. 210
Testo del decreto-legge 12 giugno 2006, n. 210 (in gazzetta ufficale - serie generale - n. 135 del 13 giugno 2006), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2006, n. 235 (in questa stessa gazzetta ufficale alla pag. 6), recante: «disposizioni finanziarie urgenti in materia di pubblica istruzione».
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 167 20/07/2006 |
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thesaurus: Educazione:Istruzione:Amministrazione dell`istruzione - Orientamento:Servizi e professionisti dell`orientamento:Obbligo scolastico
tipologia: Stato - Testo coordinato
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
1. Il limite di spesa di cui all'articolo 22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' elevato, per l'anno 2006, di 63 milioni di euro.
((2. All'onere di cui al comma 1, pari a 63 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.))
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.





