Deliberazione Giunta regionale 10 luglio 2006, n. 975

Prime disposizioni per il riconoscimento di crediti formativi nell'ambito del percorso di qualificazione per estetista ll.rr. 32/92 e 12/03

Ente LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Fonte B.U.R.
n. 115
02/08/2006
Regione Emilia Romagna

thesaurus: Formazione:Sistemi formativi:Sistema formativo extra-scolastico

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la Legge 4 gennaio 1990, n. 1, "Disciplina dell'attivita' di estetista";

- la L.R. 32/92, "Norme di attuazione della Legge 4 gennaio 1990, n. 1, per la disciplina dell'attivita' di estetista";

- la L.R. 12/03 "Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro";

- la L.R. 17/05 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualita', sicurezza e regolarita' del lavoro"; richiamate le proprie deliberazioni:

- 936/04, "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche";

- 2212/04 "Approvazione delle qualifiche professionali in attuazione dell'art. 32, comma 1, lettera c della L.R. 30 giugno 2003, n. 12 - I provvedimento";

- 265/05 "Approvazione degli standard dell'offerta formativa a qualifica e revisione di alcune tipologie d'azione di cui alla delibera di G.R. 177/03";

- 421/05 "Approvazione di un accordo fra Regione e Province dell'Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2005/2006 in materia di formazione professionale (L.R. 12/03) - Riparto e assegnazione fondi per l'annualita' 2005" - 788/05 "Approvazione delle qualifiche professionali e dei relativi standard formativi, di cui alle deliberazioni di G.R. 2212/04 e 265/05 - II provvedimento";

- 1476/05 "Approvazione delle qualifiche professionali e dei relativi standard formativi - III provvedimento";

- 1434/05, "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze";

- 530/06, "Il sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze"; richiamato in particolare il comma 1 dell'art. 5 (Riconoscimenti e certificazioni) della L.R. 12/03, che recita: "Ogni persona ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite. Il riconoscimento puo' essere utilizzato, anche in ottemperanza alle disposizioni comunitarie, per conseguire un diploma, una qualifica professionale o altro titolo riconosciuto. A tal fine la Regione promuove accordi con le componenti del sistema formativo e con le parti sociali per la definizione di procedure per il riconoscimento, la certificazione e l'individuazione degli ambiti di utilizzazione delle diverse competenze, nonche' per il riconoscimento delle competenze acquisite nel mondo del lavoro, utilizzabili come crediti per i percorsi formativi . . ."; rilevato che con il sistema regionale delle qualifiche la Regione Emilia-Romagna, approvato con le deliberazioni sopra citate, ha inteso dotarsi di un adeguato strumento di definizione e valorizzazione delle competenze comunque acquisite dalle persone per sostenere percorsi di sviluppo professionale; considerato che:

- il principio del riconoscimento dei crediti formativi di cui all'art. 5 della citata L.R. 12/03 e' ormai acquisito nell'ordinamento regionale e che tale principio, che ha portata generale nell'ordinamento regionale, prevale sulla menzionata L.R. 32/92, perche' contenuto in una disposizione cronologicamente successiva;

- la stessa Legge 1/90, sebbene emanata prima della riforma del titolo V, parte II, della Costituzione, gia' prevedeva un margine di autonomia in capo alle Regioni sulle modalita' di riconoscimento delle competenze;

rilevato che da un esame tecnico comparativo effettuato dagli uffici regionali competenti, orientato all'individuazione delle competenze per l'accesso alla professione di estetista, si e' riscontrato che le competenze dell'operatore alle cure estetiche, sono riconducibili a parte delle competenze possedute dalla figura professionale dell'estetista;

rilevato pertanto che a seguito di quanto e' emerso dall'analisi di cui sopra e' possibile riconoscere una riduzione del percorso di formazione per "Estetista", in relazione alle competenze gia' acquisite nel percorso formativo e/o professionale svolto dagli

"Operatori alle cure estetiche";

dato atto che:

- a tutela dei corsisti possessori della qualifica di "Operatore alle cure estetiche" e alla luce di quanto sopra esposto, puo' essere riconosciuto un credito formativo corrispondente ad una annualita', utile per il completamento del percorso formativo di "Estetista";

- tale adeguamento risponde all'esigenza di razionalizzazione dell'azione amministrativa, in quanto tende a evitare l'inutile ripetizione di moduli formativi e concorre all'attuazione del dettato normativo previsto dal gia' citato art. 5 della L.R. 12/03 in merito al riconoscimento dei crediti acquisiti nel mondo del lavoro; rilevata la necessita' che, nelle more della definizione a livello nazionale di un repertorio di figure professionali di riferimento per i sistemi istruzione, formazione e lavoro, la Regione Emilia-Romagna si impegni a promuovere accordi con le altre Regioni, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 12/03, per stabilire un'equivalenza ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali; dato atto infine:

- che la Regione valutera' l'eventuale revisione e aggiornamento della L.R. 32/92, al fine di un suo adeguamento normativo che consenta l'effettiva costruzione di un sistema di riconoscimento delle competenze acquisite con un maggiore grado di flessibilita';

- che e' rispettato, vista la natura formale di questo intervento, il livello essenziale di prestazione in materia di formazione professionale (di competenza esclusiva statale ex art. 117 comma secondo lett. m, Cost.) nonche' i principi fondamentali in materia di professioni (anch'essi di spettanza statale ex art. 117 comma terzo) eventualmente rinvenibili nelle disposizioni di cui alla Legge 1/90; sentite le Amministrazioni provinciali dell'Emilia-Romagna; acquisito, ai sensi dell'art. 51 della L.R. 12/03, il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale tripartita in data 22 giugno 2006 sulle disposizioni oggetto presente provvedimento; sentito e acquisito agli atti il parere espresso, per quanto di competenza, dal Direttore generale Attivita' produttive, Commercio e Turismo, dott.ssa Morena Diazzi;

dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore generale alla Cultura, Formazione e Lavoro dott.ssa Cristina Balboni, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e della propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003 e successive modificazioni;

su proposta dell'Assessore competente per materia

a voti unanimi e palesi,

delibera:

1) di stabilire che, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, le competenze acquisite dalle persone in possesso della qualifica di "Operatore alle cure estetiche" costituiscono credito formativo corrispondente ad una annualita' del percorso formativo utile al conseguimento della qualifica di "Estetista";

2) di promuovere accordi con le altre Regioni, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 12/03, tesi a stabilire un'equivalenza ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali, nelle more della definizione a livello nazionale di un repertorio di figure professionali di riferimento per i sistemi istruzione, formazione e lavoro;

3) di valutare l'opportunita' di rivedere nonche' aggiornare la L.R. 32/92, al fine di un suo adeguamento normativo e per l'effettiva costruzione di un sistema di riconoscimento delle competenze acquisite che possieda un maggiore grado di flessibilita';

4) di prevedere la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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