Ripubblicazione del testo della Deliberazione 31 gennaio 2005, n. 109

Revoca della delibera della g.r. n. 489/00 e nuove modalità operative per il collocamento obbligatorio (l. 68/99) "norme per il diritto al lavoro dei disabili". (pubblicata sul bollettino ufficiale n. 8 del 23 febbraio 2005 parte seconda).

Ente GIUNTA REGIONALE
Fonte B.U.R.
n. 13
30/03/2005
Regione Toscana

thesaurus: Lavoro:Occupazione:Avviamento al lavoro:Avviamento al lavoro dei disabili - Politiche sociali:Disabilità

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 ( Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e il D.P.R. n. 333 del 10 ottobre 2000 (Regolamento di esecuzione per l’attuazione della legge 69/99);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e successive modificazioni e il Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 32/02 approvato con DPGR n. 7/ r del 4 febbraio 2004 che individua le procedure del collocamento ordinario ed obbligatorio;

Vista la propria delibera n. 489 dell’11 aprile 2000 avente ad oggetto: “Delibera G.R. n. 1397 del 6.12.1999. Individuazione delle procedure del collocamento obbligatorio da adottare in via transitoria secondo il nuovo quadro organizzativo definito dal D.Lgs n. 469/97, dalla L.R. n. 52/98 e dalla deliberazione C.R. n. 394/98 – Integrazione in adeguamento a L. 68/99 e Circolare n. 4/00”; Vista la propria delibera n. 1166 del 6 novembre 2000 avente ad oggetto: “L.R. 52/98. Approvazione convenzione- quadro per la determinazione di un programma di inserimento lavorativo dei disabili in imprese private e pubblica amministrazione e ripartizione delle risorse Fondo nazionale art. 13 L.68/99”; Considerata la nuova normativa in materia di collocamento contenuta nella citata L.R. n. 32/02 e considerata superata la fase transitoria delle procedure del collocamento obbligatorio di cui alla delibera G.R. n. 489 del 11 aprile 2000;

Ritenuto opportuno revocare la suddetta delibera G.R. n. 489/00; Preso atto dell’opportunità di revocare gli schemi di convenzione previsti dagli artt. 11 e 12 L.68/99, di cui agli allegati A, B, C e D della delibera G.R. n. 1166/00;

Ritenuto necessario aggiornare l’attività di raccordo funzionale fra i Settori Sanitario, Sociale e Lavoro, con la “Direttiva per il raccordo funzionale tra gli Enti operanti ai sensi della legge 68/99” concordata tra la Direzione Generale delle Politiche Formative e dei Beni Culturali e la Direzione Generale del Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà” di cui all’allegato “A” del presente atto, parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, inoltre, necessario, per favorire l’inserimento lavorativo del disabile in azienda, prevedere la figura del tutor al termine della “convenzione”, ex art. 12 L. 68/ 99, fra azienda e cooperativa sociale. La durata dell’azione di tutoraggio deve essere definita fra l’azienda e la cooperativa sociale e può avere la durata massima di quattro mesi. Qualora si verificassero difficoltà nel reintegro del disabile in azienda, la situazione sarà ricondotta ,dai firmatari della convenzione, al Comitato Tecnico;

Ritenuto, infine, opportuno prevedere nel “prospetto informativo aziendale di cui all’art. 9, comma 6, L.68/99” anche le informazioni relative ai centralinisti non vedenti richieste dall’ art. 3 della legge 29 marzo 1985 n. 113; Preso atto della necessità, in relazione alla nuova normativa sul collocamento, di predisporre nuove modalità operative del collocamento obbligatorio, concertate con le parti sociali, dando mandato di adottare gli atti necessari per adeguare gli strumenti funzionali:

• per quanto di competenza del Settore Socio-Sanitario, alla Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà di predisporre il nuovo Schema per la relazione conclusiva corredata dal verbale di accertamento, di cui al DPCM 13/01/2000”;

• per quanto attiene le politiche del collocamento, al Dirigente Responsabile del Settore Lavoro di predisporre:

- “Convenzione-quadro” per la determinazione del programma di inserimento lavorativo finalizzato alla copertura della quota d’obbligo stabilita dalla legge 12 marzo 1999 n. 68”;

- “Modello di convenzione programmatica, ai sensi dell’art. 11 commi 1 e 2 e 4 L.68/99;

- “Schema di programma per l’ inserimento mirato dei disabili”;

- “Schema di convenzione di tirocinio formativo e di orientamento (progetto – fac- simile)”;

- “Convenzione quadro per il programma di inserimento lavorativo mirato dei disabili nella Pubblica Amministrazione”

- “Schema di convenzione per l’inserimento temporaneo di lavoratori disabili, ai sensi dell’art. 12 L.68/99 e disposizioni applicative”;

- “Prospetto informativo aziendale ai sensi dell’ art. 9, comma 6 L. 68/99 e del D.M. 22/11/99, finalizzato anche a fornire un profilo funzionale analitico della posizione che l’impresa richiede al disabile, per favorire l’incontro domanda/offerta di lavoro”;

- “Procedure, criteri e modalità per l’approvazione della compensazione territoriale in materia di assunzioni obbligatorie”; Ritenuto, inoltre, opportuno confermare che, per la valutazione prevista dall’art. 6 comma 2 lettera B della legge 68/99, le Province debbono avvalersi, per l’inserimento lavorativo del disabile, dei supporti specialistici costituiti dal Medico Legale, dall’Esperto dei Servizi Sociali, già componenti della Commissione di cui all’art. 4 legge 104/92, nonché da un funzionario della Provincia; Sentita la Commissione Regionale Permanente Tripartita nella seduta dell’ 11/01/05 e sentito il Comitato di Coordinamento Istituzionale nella seduta dell’ 11/01/05 i quali hanno espresso parere favorevole in merito al presente atto; A voti unanimi;

DELIBERA

1. Di revocare, per le motivazioni di cui in premessa, la delibera G.R. n. 489/00;

2. Di revocare gli schemi di convenzione previsti dagli artt. 11 e 12 L.68/99, di cui agli allegati A, B, C e D della delibera G.R. n. 1166/00;

3. Di approvare la “Direttiva per il raccordo funzionale tra gli Enti operanti ai sensi della legge 68/99” concordata tra la Direzione Generale delle Politiche Formative e dei Beni Culturali e la Direzione Generale del Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà” di cui all’allegato “A” del presente atto, parte integrante e sostanziale;

4. Di prevedere, per le motivazioni espresse in narrativa, la figura del tutor al termine della “convenzione”, ex art. 12 L. 68/ 99, fra azienda e cooperativa sociale. La durata dell’azione di tutoraggio deve essere definita fra l’azienda e la cooperativa sociale e può avere la durata massima di quattro mesi. Qualora si verificassero difficoltà nel reintegro del disabile in azienda, la situazione sarà ricondotta ,dai firmatari della convenzione, al Comitato Tecnico;

5. Di stabilire che nel “prospetto informativo aziendale di cui all’art. 9, comma 6, L.68/99” vengano previste anche le informazioni relative ai centralinisti non vedenti richieste dall’ art. 3 della legge 29 marzo 1985 n. 113;

6. Di dare mandato, per le motivazioni espresse in narrativa, di adottare gli atti necessari per adeguare gli strumenti funzionali alle nuove modalità operative del collocamento:

• per quanto di competenza del Settore Socio-Sanitario, alla Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà di predisporre il nuovo Schema per la relazione conclusiva corredata dal verbale di accertamento, di cui al DPCM 13/01/2000”;

• per quanto attiene le politiche del collocamento, al Dirigente Responsabile del Settore Lavoro di predisporre: - “Convenzione-quadro” per la determinazione del programma di inserimento lavorativo finalizzato alla copertura della quota d’obbligo stabilita dalla legge 12 marzo 1999 n. 68”; - “Modello di convenzione programmatica, ai sensi dell’art. 11 commi 1 e 2 e 4 L.68/99; - “Schema di programma per l’ inserimento mirato dei disabili”; - “Schema di convenzione di tirocinio formativo e di orientamento (progetto – fac- simile)”; - “Convenzione quadro per il programma di inserimento lavorativo mirato dei disabili nella Pubblica Amministrazione”; - “Schema di convenzione per l’inserimento temporaneo di lavoratori disabili, ai sensi dell’art. 12 L.68/99 e disposizioni applicative”; - “Prospetto informativo aziendale ai sensi dell’ art. 9, comma 6 L. 68/99 e del D.M. 22/11/99, finalizzato anche a fornire un profilo funzionale analitico della posizione che l’impresa richiede al disabile, per favorire l’incontro domanda/offerta di lavoro”; - “Procedure, criteri e modalità per l’approvazione della compensazione territoriale in materia di assunzioni obbligatorie”; 7. Di confermare che, per la valutazione prevista dall’art. 6 comma 2 lettera B della legge 68/99, le Province debbono avvalersi, per l’inserimento lavorativo del disabile, dei supporti specialistici costituiti dal Medico Legale, dall’Esperto dei Servizi Sociali, già componenti della Commissione di cui all’art. 4 legge 104/92, nonché da un funzionario della Provincia; Di dare mandato alle Strutture competenti di provvedere, per motivi di chiarezza e razionalità, ad un’unica pubblicazione del presente provvedimento unitamente agli atti necessari per adeguare gli strumenti funzionali. Il presente provvedimento soggetto a pubblicità, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. b) della L.R. n. 9/95 è pubblicato per intero sul B.U.R.T. compreso l’allegato A ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L.R. n. 18/96 e successive modificazioni.

ALLEGATO

Segreteria della Giunta

Il Direttore Generale

Valerio Pelini

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