Legge 10 marzo 2000, n. 62

Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.

Ente Stato
Fonte G.U.R.I.
n. 67
21/03/2000

thesaurus: Educazione:Politiche dell`educazione:Diritto allo studio

tipologia: Stato - Legge

La legge in oggetto definisce scuole  paritarie,  a  tutti gli effetti degli ordinamenti    vigenti,    in   particolare   per   quanto   riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni  scolastiche  non  statali,  comprese  quelle  degli enti locali,  che,  a  partire  dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli  ordinamenti  generali  dell'istruzione,  sono  coerenti  con la domanda  formativa  delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia. Alle  scuole paritarie private è  assicurata piena libertà  per quanto    concerne    l'orientamento    culturale    e    l'indirizzo pedagogico-didattico.  Tenuto  conto  del  progetto  educativo  della scuola, l'insegnamento è  improntato ai principi di libertà stabiliti dalla  Costituzione.  Le  scuole  paritarie,  svolgendo  un  servizio pubblico,  accolgono  chiunque,  accettandone  il progetto educativo, richieda  di  iscriversi,  compresi  gli  alunni  e  gli studenti con handicap.  Il  progetto  educativo  indica l'eventuale ispirazione di carattere  culturale  o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.

Consulta la versione integrale

Azioni sul documento