I congedi formativi individuali nella Legge 53/00
La legge 53/00 reca disposizioni per il diritto alla formazione e alla cura, per il sostegno della maternità e della paternità, per il coordinamento dei tempi delle città. L’articolo 6, in particolare, istituisce congedi per la formazione continua destinati ai lavoratori, occupati e non occupati, per accrescere conoscenze e competenze professionali. La formazione può corrispondere ad una scelta autonoma del lavoratore, ovvero essere predisposta dall’azienda attraverso piani formativi concordati con le parti sociali.
Con proprio decreto il Ministero ripartisce le risorse tra le Regioni e le Province autonome che possono finanziare progetti di formazione con le seguenti modalità:
- finanziamento di progetti presentati dalle imprese che, sulla base di accordi contrattuali, prevedono quote di riduzione dell’orario di lavoro
- finanziamento di progetti presentati direttamente dai singoli lavoratori.
Come accade per i provvedimenti relativi alla legge 236/93, le Regioni e le Province autonome devono inviare i dati di monitoraggio relativi alle attività finanziate al Ministero del Lavoro che in collaborazione con l’Isfol raccoglie i dati.
L’ultimo decreto emanato nel 2010 dal Ministero del lavoro, il 60/2010, dava la possibilità alle Regioni e alle Province Autonome di finanziare progetti formativi presentati dalle imprese anche per il contrasto della stato di crisi occupazionale tenendo conto delle finalità previste dalla Legge n. 2/2009.