Calabria - Legge Regionale 2 agosto 2013, n. 40
Norme per l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità nel bacino regionale e non ancora utilizzati
| Ente | Il Consiglio Regionale |
|---|---|
| Fonte |
Supplementi Straordinari
n. 3 08/08/2013 |
| Regione | Calabria |
| Documenti ARLEX correlati | |
| Allegati |
thesaurus: Lavoro:Lavoratori:Lavoratori secondo il settore:Lavoratori socialmente utili
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
I lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità fuoriusciti dal bacino regionale con decorrenza dal 1° gennaio 2013 in poi, possono essere sostituiti nei progetti di utilizzo dai soggetti riammessi nel bacino con provvedimento della Commissione regionale tripartita che non risultino utilizzati alla data del 31 dicembre 2012. La Giunta Regionale disciplina, con apposito regolamento, da adottarsi entro 90 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione e integrazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 della presente legge.





