Calabria - Regolamento Regionale 25 marzo 2016, n. 6

Regolamento di attuazione ed integrazione della Legge Regionale n. 40 del 2 agosto 2013 “Norme l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità nel bacino regionale e non ancora utilizzati

Ente Giunta Regionale
Fonte B.U.R.
n. 37
30/03/2016
Regione Calabria
Documenti ARLEX correlati
Allegati

thesaurus: Lavoro:Lavoratori:Lavoratori secondo il settore:Lavoratori socialmente utili

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Regolamento

Il Regolamento Regionale in oggetto, previsto dall'articolo 1, comma 3 della Legge Regionale 2 agosto 2013, n. 2, disciplina le modalità di attuazione e integrazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della Legge regionale 40/2013 e il Dipartimento della Giunta Regionale, competente in materia di politiche del Lavoro, pubblica la graduatoria dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità disoccupati entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. La graduatoria viene redatta secondo le modalità previste al comma 2 dell'articolo 2 del presente Regolamento, inoltre, all'articolo 3 viene disciplinato l'utilizzo dell'elenco in base al quale il Dipartimento procederà a bandire manifestazione di interesse per gli Enti utilizzatori in base al numero dei posti disponibili e pubblicati nelle graduatorie semestrali.

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