Deliberazione Giunta Regionale 18 novembre 2013, n. 600

Legge Regionale 29 luglio 2013, n. 13, “Disposizioni in materia di tirocini”. Art. 7 “Direttiva attuativa”: approvazione

Ente Giunta regionale
Fonte B.U.R.
n. 52
30/11/2013
Regione Molise
Documenti ARLEX correlati
Allegati

thesaurus: Formazione:Tirocini

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Deliberazione Giunta Regionale

Con la  presente deliberazione viene  approvata la proposta di Direttiva attuativa della Legge Regionale 29 luglio 2013, n. 13, in materia di tirocini, unitamente agli schemi di convenzione e progetto formativo predisposti dal Servizio Politiche per l’Occupazione della Direzione Generale della Giunta Regionale ed allegati al  provvedimento di cui costituiscono parti integranti e sostanziali. La Direttiva  attuativa disciplina le seguenti tipologie di tirocinio:

  • tirocini formativi e di orientamento rivolti ai soggetti che hanno conseguito un      titolo di studio, compresi master universitari di I e II livello,      dottorati di ricerca e titoli equipollenti, entro e non oltre 12 mesi. La  durata dei tirocini non può essere superiore ai 6 mesi;
  • tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro, destinato ai soggetti disoccupati (anche in mobilità o percettori di  ASPI) e inoccupati, nonché lavoratori sospesi in regime di cassa      integrazione. La durata dei tirocini non può essere superiore ai 12 mesi;
  • tirocini di orientamento e formazione o di      inserimento/reinserimento in favore  di disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999,  persone svantaggiate di cui alla legge n. 381/1991, nonché richiedenti  asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in  percorsi di protezione sociale. La durata dei tirocini non può essere   superiore ai 12 mesi se si tratta di soggetti svantaggiati e non può  essere superiore ai 24 mesi se si tratta di soggetti disabili;
  • tirocini estivi di orientamento in favore di studenti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi   presso l’università o presso un istituto scolastico di ogni ordine e   grado. La durata massima dei tirocini è pari al periodo compreso tra la   fine dell’anno scolastico o accademico e l’inizio di quello successivo e  non puo avere durata superiore ai 3 mesi.

La durata minima dei tirocini – salvo quello estivo che non può avere durata inferiore ad un mese – non può essere inferiore ai 2 mesi.

Ai fini della realizzazione del tirocinio è necessaria la stipula di apposita convenzione tra il soggetto promotore ed il soggetto ospitante. Al tirocinante dovrà essere corrisposta un’indennità definita secondo le seguenti modalità:

  • tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro –      importo mensile pari ad Euro 400 lordi corrispondente ad un impegno  massimo di 20 ore settimanali. Tale importo aumenta proporzionalmente in  relazione all’impegno del tirocinante, fino ad un massimo di 30 ore      settimanali con una indennità di partecipazione di importo mensile pari ad   Euro 600.
  • per le altre tipologie di tirocini, previsto un   importo mensile pari ad Euro 300 lordi corrispondenti ad un impegno  massimo di 20 ore settimanali. Tale importo aumenta proporzionalmente in  relazione all’impegno del tirocinante fino ad un massimo di 30 ore      settimanali, con un’indennità di partecipazione mensile di Euro 450

Consulta la versione integrale

Azioni sul documento