Legge regionale 29 luglio 2013, n. 13

Disposizioni in materia di tirocini

Ente Assemblea regionale
Fonte G.U.R.I.
n. 40
05/10/2013
Regione Molise
Documenti ARLEX correlati
Allegati

thesaurus: Formazione - Formazione:Tirocini

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

La legge definisce il tirocinio come un  periodo di orientamento al lavoro  e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto  di lavoro.  L'art. 1  specifica le diverse declinazioni  del tirocinio non curricolare configurabili in

a)  tirocinio  formativo  e  di  orientamento,   finalizzato   ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilita' dei  giovani  nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il  mondo  del  lavoro.  I  destinatari  sono  i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e  non  oltre 12 mesi;

b) tirocinio di inserimento  al  lavoro,  destinato  ai  soggetti inoccupati;

c) tirocinio di reinserimento al lavoro, avente come destinatari, principalmente, i soggetti disoccupati e i lavoratori  in  mobilita', nonche' i lavoratori sospesi in regime di  cassa  integrazione  sulla base di specifici accordi in attuazione delle  politiche  attive  del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;

d)   tirocini    di    orientamento    e    formazione    o    di inserimento/reinserimento in favore di disabili di  cui  all'articolo 1, comma 1, della legge 23 marzo 1999, n. 68, persone svantaggiate di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' richiedenti  asilo  e titolari di protezione internazionale.

Anche se non specifica  l'entità, la legge riconosce  al tirocinante la corresponsione di una congrua indennità in relazione alla prestazione svolta. La Giunta regionale puo' individuare, al solo fine di  garantire l'inclusione  di  particolari  categorie  di  lavoratori,   eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione dell'indennita'.

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