Legge regionale 29 luglio 2013, n. 13
Disposizioni in materia di tirocini
| Ente | Assemblea regionale |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 40 05/10/2013 |
| Regione | Molise |
| Documenti ARLEX correlati | |
| Allegati |
thesaurus: Formazione - Formazione:Tirocini
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
La legge definisce il tirocinio come un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro. L'art. 1 specifica le diverse declinazioni del tirocinio non curricolare configurabili in
a) tirocinio formativo e di orientamento, finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilita' dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi;
b) tirocinio di inserimento al lavoro, destinato ai soggetti inoccupati;
c) tirocinio di reinserimento al lavoro, avente come destinatari, principalmente, i soggetti disoccupati e i lavoratori in mobilita', nonche' i lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;
d) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 marzo 1999, n. 68, persone svantaggiate di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
Anche se non specifica l'entità, la legge riconosce al tirocinante la corresponsione di una congrua indennità in relazione alla prestazione svolta. La Giunta regionale puo' individuare, al solo fine di garantire l'inclusione di particolari categorie di lavoratori, eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione dell'indennita'.





