Campania - Legge 3 agosto 2013, n.10
Valorizzazione dei suoli pubblici a vocazione agricola per contenere il consumo e favorire l'accesso ai giovani
| Fonte |
B.U.R.
n. 44 12/08/2013 |
|---|---|
| Regione | Campania |
| Documenti ARLEX correlati | |
| Allegati |
thesaurus: Lavoro - Lavoro:Imprese:Incentivi all`imprenditorialità - Politiche sociali:Società:Gruppi di età:Giovani
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Con la presente legge, la Regione Campania, in attuazione dell'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, concernente le disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, disciplina le modalità di affidamento dei beni pubblici a vocazione agricola ad imprenditori agricoli, al fine di favorire lo sviluppo economico del settore. Tra i soggetti destinatari dell'affidamento dei beni individuati dall'articolo 2 della citata legge, vengono contemplati i giovani imprenditori agricoli che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età, in forma singola o associata, così come definiti dalla normativa dell'Unione europea e dello Stato. I giovani imprenditori hanno priorità nell'affidamento dei beni individuati e per una quota non inferiore al cinquanta per cento.





