Decreto 23 novembre 2006, n. 2511/LAVFOR.
Corsi per addetti e responsabili servizi prevenzione e protezione (ex d.lgs 195/1993) - direttive per la presentazione dei progetti e la realizzazione delle attività formative.
| Fonte |
B.U.R.
n. 49 06/12/2006 |
|---|---|
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
thesaurus: Lavoro:Condizioni di lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Decreto
IL DIRETTORE CENTRALE
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approva- to con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l’articolo 19 che disciplina le attribuzioni del Direttore centrale;
VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni, concernente l’ordinamento della formazione professionale nel Friuli-Venezia Giulia;
EVIDENZIATO che nell’ambito del Piano regionale di formazione professionale previsto dalla citata L.r. n. 76/1982 vengono realizzate anche attività formative previste da specifiche norme di legge o regolamento (c.d. patenti di mestiere);
VISTO l’Accordo Stato, Regioni e Province autonome, in attuazione degli artt. 36 quater, comma 8, e 36 quinques, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, sottoscritto in data 26 gennaio 2006;
VISTE le Linee guida per l’attuazione dei corsi per ASPP e RSPP di cui all’Accordo tra Governo e Regioni e Province autonome dd. 26 gennaio 2006, art. 2 commi 2, 3, 4, 5 del D.lgs. 195/03, redatte dal Comitato regionale di coordinamento costituito a norma dell’art. 27 del menzionato decreto legislativo n. 626/94;
RAVVISATA l’opportunità di emanare specifiche direttive per la realizzazione dei corsi di cui al precedente capoverso;
PRECISATO che dalla realizzazione dei corsi non devono derivare nuovi e maggiori oneri per l’Amministrazione regionale;
PRECISATO inoltre che i corsi in argomento sono realizzati nell’ambito del Piano regionale di formazione professionale e sulla base degli avvisi relativi alle cosiddette “patenti di mestiere”, che prevedono esplicitamente la possibilità di realizzare corsi autofinanziati;
DECRETA
Art. 1
Sono approvate nei termini esposti nell’elaborato allegato sub 1) quale parte integrante di questo decreto le direttive per la realizzazione delle attività formative previste dall’Accordo Stato, Regioni e Province autonome, in attuazione degli artt. 36 quater, comma 8, e 36 quinques, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, sottoscritto in data 26 gennaio 2006.
Art. 2
La realizzazione delle attività formative di cui all’articolo 1) non comporta nuovi e maggiori oneri per l’Amministrazione regionale.
Art. 3
I corsi di cui all’articolo 1) sono realizzati nell’ambito del Piano regionale di formazione professionale e sulla base degli avvisi relativi alle cosiddette “patenti di mestiere”, che prevedono esplicitamente la possibilità di realizzare corsi autofinanziati.
Art. 4
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 23 novembre 2006
RAMPONI





