Decreto Dirigenziale 31 marzo 2009, n . 3104
Linee guida per lo svolgimento dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale attraverso l'alternanza scuola lavoro, in attuazione della l.r. 19/2007
| Fonte |
B.U.R.
n. 17 27/04/2009 |
|---|---|
| Regione | Lombardia |
thesaurus: Apprendimento:Certificazione delle competenze
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Decreto Dirigenziale
IL DIRIGENTE DELLA U.O. ATTUAZIONE DELLE RIFORME
Premesso che:
– l’alternanza costituisce, sensi dell’art. 1 d.lgs. 77/05 «una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro»;
– l a l.r. 19/2007 ha previsto all’articolo 21 che «nel rispetto della normativa nazionale, gli allievi possono svolgere i percorsi formativi attraverso l’alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo e della bottega-scuola di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale n. 22/2006»;
– con d.g.r. n. 8/6563 del 13 febbraio 2008 sono state approva- te le «Indicazioni regionali per l’offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale» che definiscono la durata, l’articolazione e gli obiettivi generali dei percorsi di istruzione e formazione professionale relativi al secondo ciclo per l’assolvimento del diritto-dovere e dell’obbligo di istruzione, valorizzando in particolare le varie tipologie di percorsi di alternanza;
Considerato che all’istituto dell’alternanza sono riconducibili tutti quei percorsi formativi coerenti e compiuti, che non configurano un rapporto lavorativo e nei quali si integrano reciproca- mente attività formative in ambito formale (aula, laboratori tecnico-scientifici, laboratori professionali) ed esperienze di lavoro svolte in impresa (osservazione guidata e non guidata delle azioni lavorative durante il loro svolgimento, individuazione e raccolta di materiali documentali e/o tecnici, svolgimento in prima per- sona di azioni lavorative con garanzia continuativa del tutor aziendale o scolastico), valorizzando l’esperienza lavorativa come mezzo per favorire lo sviluppo personale, sociale e professionale dei giovani;
Dato atto altresì che:
– l’istituto dell’alternanza scuola-lavoro assume forme e modalità diverse (stage, tirocinio formativo e d i orientamento, bottega-scuola), riconducibili comunque alle disposizioni previste dal d.lgs. n. 77/05 per l’ambito dei percorsi in Diritto Dovere di Istruzione e Formazione (DDIF) e dall’art. 18 della legge n. 169/97 e relativo d.m. attuativo n. 142/98 per tutti gli altri ambiti e contesti formativi;
– tra le forme che può assumere l’alternanza scuola-lavoro, la bottega-scuola si caratterizza, in particolare, per la presenza della figura del Maestro-Artigiano in funzione di tutor formativo esterno, e dai requisiti soggettivi minimi del soggetto ospitante previsti dalla d.g.r. n. 6563/08; Dato atto che gli standard formativi minimi dei percorsi di alternanza scuola-lavoro sono fissati nella Parte seconda delle Indicazioni regionali per l’offerta formativa, in materia di istruzione e formazione professionale contenute nella citata d.g.r. n. 6563/08;
Ritenuto opportuno definire, in relazione agli standard formativi minimi dei percorsi in alternanza scuola-lavoro di IFP ed in particolare di secondo ciclo, indicazioni più specifiche relativamente ai requisiti oggettivi e soggettivi, alle comunicazioni obbligatorie, ai tutor, all’assicurazione e sicurezza sul lavoro, ai limiti numerici e alla durata dei predetti percorsi, come da Allegati «A», «B», e «C» e «D», parti integranti e sostanziali del presente atto, afferenti rispettivamente a:
– indicazioni procedurali per lo svolgimento dei percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro (Allegato «A»);
– modello di convenzione (Allegato «B»), volta a disciplinare i rapporti e l e responsabilità tra le istituzioni formative ed imprese per i percorsi in DDIF;
– modello di Piano formativo personalizzato singolo allievo per i percorsi in DDIF (Allegato «C»);
– tabella sinottica comparativa degli obblighi e requisiti normativi dei percorsi in alternanza (Allegato «D»);
Vista la legge regionale del 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonchè i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura;
Decreta
1. di approvare le Linee guida dell’offerta di IFP relativa ai percorsi in alternanza scuola-lavoro, con specifico riferimento ai requisiti oggettivi e soggettivi, alle comunicazioni obbligatorie, ai tutor, all’assicurazione e sicurezza sul lavoro, ai limiti numerici e alla durata dei predetti percorsi, come da Allegati «A», «B», e «C» e «D» parti integranti e sostanziali del presente atto, afferenti rispettivamente a:
– indicazioni procedurali per lo svolgimento dei percorsi formativi in alternanza scuola lavoro (Allegato «A»);
– modello di convenzione (Allegato «B»), volta a disciplinare i rapporti e l e responsabilità tra le istituzioni formative ed imprese; – modello di Piano formativo personalizzato (PSP) del singolo allievo, per i percorsi in DDIF (Allegato «C»);
– tabella sinottica comparativa degli obblighi e requisiti normativi dei percorsi in alternanza (Allegato «D»);
2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro.
Il dirigente:
Ada Fiore





