L'attuazione del testo unico sull'apprendistato
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La regolazione dell’apprendistato negli Accordi e nei CCNL sottoscritti dalle Parti sociali Il Testo Unico sull’Apprendistato (TUA) assegna alle Parti sociali il compito di definire, mediante la stipula di appositi Accordi interconfederali ovvero di Contratti collettivi di lavoro, la disciplina generale del contratto di apprendistato. I principali aspetti disciplinati dagli Accordi e dai CCNL riguardano: l’inquadramento e la retribuzione dell’apprendista, il tutor o referente aziendale, il Piano Formativo Individuale (PFI), il ricorso ai Fondi paritetici interprofessionali, il riconoscimento e la valorizzazione dei titoli e delle competenze acquisite dall’apprendista e il numero di apprendisti che il datore di lavoro può assumere. |
Accordi e CCNL
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La regolazione regionale dell’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Alla data del 30 novembre 2012 quasi tutte le Regioni avevano adottato la disciplina per l’attuazione dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere, recependo la nuova normativa contenuta nel Testo Unico. Mancava all’appello la Provincia Autonoma di Trento, dove comunque era in corso la concertazione a livello territoriale (nota: Con protocollo d’intesa, sottoscritto in data 8 febbraio 2013 dalla Provincia Autonoma di Trento e dalle parti sociali a livello provinciale, la PA di Trento ha disciplinato l’apprendistato professionalizzante). |
Regioni e attuazione art. 4 TU
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La regolazione regionale dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale Il Testo unico sembra avere sbloccato le regolamentazioni della tipologia di apprendistato rivolta ai soggetti più deboli del mercato del lavoro: i minorenni ed i giovani privi di titolo di studio. Infatti, a distanza di poco più di sei mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa, pressoché tutte le Regioni e le Province Autonome hanno disciplinato l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, laddove la precedente tipologia di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione era rimasta inattuata in quasi tutto il territorio nazionale. Tuttavia, dal monitoraggio effettuato risulta che soltanto un numero molto limitato di Regioni ha definito una specifica offerta formativa per questa tipologia di apprendistato. |
Regioni e attuazione art. 4 TU |
L’apprendistato di alta formazione e di ricerca Il d.lgs. 167/2011 ripropone l’apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (art. 50, d.lgs. 276/2003) rinominandolo come apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 5, d.lgs. 167/2011) e affidandogli un ventaglio di finalità più ampio:
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Regioni e regolamentazione apprendistato alta formazione
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